Sez. 3, Sentenza n. 10257 del 28/01/2014 Cc. (dep. 04/03/2014) Rv. 259746 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cooperazione in riscossione di crediti originati da precedenti cessioni di stupefacenti - Concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 - Sussistenza - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La condotta di colui che si adopera affinchè un soggetto riscuota un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non è di per sé sufficiente per far ritenere che il suo autore abbia concorso nella cessione di quelle stesse sostanze, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che in sua assenza la cessione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, qualora non fosse configurabile il concorso nella illecita detenzione di stupefacenti, la stessa condotta potrebbe essere in astratto inquadrabile nella diversa ipotesi del favoreggiamento reale).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)