Sez. 3, Sentenza n. 812 del 28/01/1991 (Rv. 470687 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Sospensione del contratto. | Rilascio del certificato assicurativo - Obbligazione inderogabile dell'assicuratore verso i terzi danneggiati nei limiti di tempo iniziali e finali indicati nel documento - Sussistenza - Mancata indicazione nel contrassegno apposto sul veicolo, della data di decorrenza - Irrilevanza - Pagamento del premio, successivo al primo, dopo la scadenza del periodo di tolleranza ex art. 1901 cod. civ. - Sinistro verificatosi nello stesso giorno del pagamento - Inoperatività della garanzia assicurativa.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Sospensione del contratto.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il rilascio del certificato assicurativo (e non del contrassegno) vale ad obbligare inderogabilmente l'assicuratore verso i terzi danneggiati nei limiti di tempo non solo iniziali, ma anche finali, indicati nel documento medesimo, non essendo rilevante che la data di decorrenza di detto periodo non sia ripetuta nel contrassegno apposto sul veicolo. Peraltro, la garanzia assicurativa non è operante, qualora il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni 15, di cui all'art. 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'art. 7 della legge n. 990 del 1969), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento, giacché l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente, cessa a partire dalle ore 24 della data del pagamento e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/11/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 9, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)