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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018 (Rv. 648218 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza- Motivi di ricorso - Vizio di motivazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di ordinanza di litispendenza.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648218-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In sede di regolamento di competenza possono essere contestate soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non possono essere esaminate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)