Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018 (Rv. 648218 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza- Motivi di ricorso - Vizio di motivazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di ordinanza di litispendenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In sede di regolamento di competenza possono essere contestate soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non possono essere esaminate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)