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Sez. 6, Sentenza n. 17308 del 30/01/2024 Ud. (dep. 24/04/2024) Rv. 286339-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Rinuncia parziale del difensore - Formalità - Indicazione - Rinuncia implicita ai motivi di appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286339-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)