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Sez. 5, Sentenza n. 48528 del 06/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 252116 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Attualità dell'uso - Necessità - Frequentazione saltuaria - Difetto del requisito dell'attualità dell'uso domestico - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252116-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE

Integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)