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Sez. L, Sentenza n. 1332 del 09/03/1981 (Rv. 411939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRESUNZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELLA SUFFICIENZA EX ART 36 COST - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRESUNZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELLA SUFFICIENZA EX ART 36 COST - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - INCIDENZA.*

La circostanza che il livello retributivo di una determinata categoria di lavoratori sia stato stabilito in Sede di contrattazione collettiva, pur non escludendo la possibilita della constatazione giudiziale dell'inadeguatezza della retribuzione ex art 36 della Costituzione, costituisce, tuttavia, una presunzione iuris tantum dell'adeguatezza e della sufficienza della retribuzione medesima ai sensi del precetto costituzionale. Tale presunzione puo essere vinta solo da una rigorosa prova contraria, il cui Onere grava sul lavoratore. (V 1986/78, mass n 391349).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)