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Sez. 5 - , Sentenza n. 22956 del 26/09/2018 (Rv. 650395 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | "Stands" fieristici - Montaggio e smontaggio in altro Stato membro - Rapporto tra soggetti italiani - Territorialità dell'imposta - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650395-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

In materia di IVA, si considerano eseguiti in Italia lo smontaggio e il montaggio di "stands" fieristici per esposizioni tenute all'estero, quando il rapporto intercorre tra soggetti italiani, tenuto conto che, sebbene l'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972 preveda che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello Stato nel quale sono eseguite, tuttavia l'art. 40, comma 4 bis, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., in l. n. 427 del 1993 (vigente "ratione temporis"), stabilisce che si considerano effettuate in Italia le prestazioni, anche se eseguite all'estero, in virtù di un rapporto intercorrente tra soggetti italiani, quando i beni siano spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. B), Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)