Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 13/05/1980 (Rv. 406955 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA ORIGINARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AD INFILTRAZIONE D'ACQUA - DEDUZIONE DEL DIFETTO DI SORVEGLIANZA E DI MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ALTRI GUASTI DI TALI CONDUTTURE ED AMPLIAMENTO DELLA RICHIESTA DI DANNI - MERA EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA ORIGINARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DOVUTI AD INFILTRAZIONE D'ACQUA - DEDUZIONE DEL DIFETTO DI SORVEGLIANZA E DI MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ALTRI GUASTI DI TALI CONDUTTURE ED AMPLIAMENTO DELLA RICHIESTA DI DANNI - MERA EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
Nel caso in cui l'attore abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, dedotto, come causa petendi della domanda di risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni di acqua, il difetto di sorveglianza e di manutenzione della rete idrica da parte del proprietario della stessa, la deduzione, nel corso del giudizio di primo grado, di altre rotture della condotta, successive a quella gia indicata in citazione, e la richiesta dei danni nella misura definitiva corrispondente a tutti i guasti predetti costituiscono non gia una mutatio bensi una mera emendatio libelli.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)