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Sez. 3, Sentenza n. 3609 del 13/04/1999 (Rv. 525263 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - DEL MANDATO COLLETTIVO | Rinunzia del mandatario - Effetti - Estinzione del mandato - Intesa con il mandate in ordine alla rinunzia - Applicabilità dell'art. 1726 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525263-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - DEL MANDATO COLLETTIVO

La disciplina dell'art. 1726 cod. civ. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia possa essere frutto di un'intesa con uno dei mandanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Civ. art. 1727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)