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Sez. L, Sentenza n. 27057 del 03/12/2013 (Rv. 628639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Art. 18 c.c.n.l. Comparto Regioni - Autonomie locali - Potere del datore di lavoro di modificare il periodo feriale - Condizioni - Obbligo di reperibilità del lavoratore in ferie - Inconfigurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

L'art.18 del contratto collettivo nazionale del 6 luglio 1995, per il personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni-Autonomie locali, così come confermato dall'art. 45 del contratto collettivo nazionale del 22 gennaio 2004, non prevede un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento del lavoratore, potendo la parte datoriale modificare tale periodo solo prima del suo inizio, in quanto il lavoratore già in ferie non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile per ricevere la relativa comunicazione del datore di lavoro, ma può scegliere liberamente le modalità (e le località) di godimento delle ferie che ritenga più utili al recupero delle sue energie psicofisiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/1995 art. 18, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)