Sez. U, Sentenza n. 1676 del 07/07/1967 (Rv. 328501 - 01)
REQUISIZIONE - IN GENERE - REQUISIZIONE IN USO PER RAGIONI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA - DISCIPLINA.*
REQUISIZIONE - IN GENERE - REQUISIZIONE IN USO PER RAGIONI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA - DISCIPLINA.*
La requisizione in uso di un immobile, ordinata dall'autorita amministrativa per ragioni di grave ed urgente necessita, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e da ritenersi regolata dagli artt. 24 e segg., 71 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernenti le occupazioni di urgenza. La indennita dovuta al proprietario che ha subito la requisizione, se non sia stabilita nel decreto che questa ha disposto, puo esserlo con decreto successivo, ma non oltre la durata della requisizione e, comunque, non oltre il biennio, che segna il limite massimo dell'occupazione temporanea. L'inerzia della autorita amministrativa oltre tale limite si risolve in una lesione del diritto soggettivo del proprietario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. (Cfr. 1636-64 1352-64 2448-60(2603-59).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)