Sez. 5 - , Sentenza n. 15658 del 14/12/2018 Ud. (dep. 09/04/2019) Rv. 275635 - 02
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. (Nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Cod. Pen. art. 133 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)