Sez. 1, Sentenza n. 10428 del 21/10/1993 (Rv. 484012 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - In genere | Premi successivi alla stipulazione del contratto - Pagamento - Omissione - Copertura assicurativa a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza del premio - Esclusione - Circolazione del veicolo - Illecito ex art. 32, primo comma, legge n. 990 del 1969 - Configurabilità .
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - In genere
Il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, dei primi successivi alla stipulazione del contratto di assicurazione, determinando la sospensione dell'assicurazione, a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza del premio (art. 1901, secondo comma, cod. civ.), rende inoperante il contratto, onde il veicolo già assicurato viene a trovarsi privo di copertura, e quindi il metterlo in circolazione concretizza l'illecito previsto dall'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)