diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 21254 del 25/07/2025 (Rv. 676008-01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Preliminare di compravendita - Esercizio del recesso ex art.1385 c.c. - Pericolo di rivendica - Sufficienza - Esclusione - Valutazione dei presupposti ex artt. 1453 e1455 c.c. - Necessità. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676008-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE

In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascritto alla controparte.

Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)