diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4893 del 19/02/2019 (Rv. 653133 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Fallimento - Sentenza dichiarativa - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Operatività dei limiti previsti per il giudizio d’appello - Esclusione - Debitore non costituito innanzi al tribunale - Indicazione di nuovi mezzi di prova - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653133-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)