Sez. 3, Sentenza n. 4035 del 06/07/1982 (Rv. 421987 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - FORMULA - IDONEITÀ DELLA FORMULA PROPOSTA A CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - VALUTAZIONE RELATIVA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - FORMULA - IDONEITÀ DELLA FORMULA PROPOSTA A CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - VALUTAZIONE RELATIVA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il giudizio sull'ammissibilità del giuramento, relativamente alla idoneità della formula proposta a consentire la definizione della controversia sullo specifico punto, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, al pari della valutazione e della Rilevanza di qualsiasi altro mezzo di prova. (Conf 1919/76, mass n 380715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)