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Sez. 3, Sentenza n. 4035 del 06/07/1982 (Rv. 421987 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - FORMULA - IDONEITÀ DELLA FORMULA PROPOSTA A CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - VALUTAZIONE RELATIVA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421987-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - FORMULA - IDONEITÀ DELLA FORMULA PROPOSTA A CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - VALUTAZIONE RELATIVA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il giudizio sull'ammissibilità del giuramento, relativamente alla idoneità della formula proposta a consentire la definizione della controversia sullo specifico punto, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, al pari della valutazione e della Rilevanza di qualsiasi altro mezzo di prova. (Conf 1919/76, mass n 380715).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)