Sez. 5, Sentenza n. 1372 del 06/12/1967 Ud. (dep. 16/04/1968) Rv. 107562 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE -RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI PREVALENTI DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
PENA - DETERMINAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE -RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI PREVALENTI DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
Nella Determinazione della pena gli elementi indicati nell'art.133 cod.pen. devono essere valutati nel loro complesso, ponendo in evidenza quelli di essi che maggiormente, a criterio insindacabile del giudice, valgono a denunciare la gravita del reato e la capacita a delinquere del colpevole. Conseguentemente non puo ritenersi mancante di motivazione o errata quella sentenza che specifica quali elementi, tra quelli indicati nel citato art.133 cod.pen., siano stati tenuti presenti nella Determinazione della pena e non accenna agli altri. (V.102344, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)