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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 364 del 1998

Decisione
decisa il 1998-10-28, depositata il 1998-11-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:364
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24218

  • Notificazioni e comunicazioni di atti processuali
  • Notificazione di atti a mezzo posta
  • Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
  • Estensione della sospensione al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890
  • Mancata previsione
  • Violazione del principio di eguaglianza
  • Lesione del diritto di difesa
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione dopo la sentenza n. 346 del 1998
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati dopo la sentenza n. 346 del 1998 - successiva al provvedimento di rinvio -, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. (Nella specie, il giudice 'a quo' ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 749 del 1969, nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890). red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ciravegna Elisabetta e il comune di Torino ed altra iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Annibale Marini.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione ad una ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 9 dicembre 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari); che, ad avviso del rimettente, la mancata sospensione del termine di cui alla norma precitata risulterebbe irragionevole e lesiva del diritto di difesa del notificatario il quale, durante il periodo feriale, avrebbe notevoli difficoltà a ritirare il piego notificatogli entro i dieci giorni previsti per la compiuta giacenza e, quindi, di conoscere l'atto che gli è stato notificato; che, essendo rimesso alla scelta della parte istante il modo con cui fare eseguire la notifica (a mezzo posta o personalmente dall'ufficiale giudiziario), la parte stessa assumerebbe una innegabile ed ingiustificata posizione di vantaggio nei confronti del destinatario dell'atto.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 346 del 1998, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale; che, a seguito di tale pronuncia sopravvenuta, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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