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Sez. 2, Sentenza n. 1175 del 13/05/1963 (Rv. 261715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - COMPETENZA - FORO DELLA AZIENDA - NOZIONE - FORO DELLA DIPENDENZA DI UN'AZIENDA - PLURALITA DI DIPENDENZE - ACCERTAMENTO - CRITERIO - STABILITA DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1963-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - COMPETENZA - FORO DELLA AZIENDA - NOZIONE - FORO DELLA DIPENDENZA DI UN'AZIENDA - PLURALITA DI DIPENDENZE - ACCERTAMENTO - CRITERIO - STABILITA DEL LAVORO.*

Per l'art 434 comma secondo cod proc civ, il foro dell'azienda e quello del luogo in cui si trova la Sede dell'azienda e vale in ogni caso, abbia il lavoratore prestato la sua attivita presso la Sede dell'azienda medesima o presso una sua dipendenza. Invece il foro nella cui circoscrizione si trova una dipendenza dell'azienda, nella coesistenza di altre dipendenze, esclude che possa essere adito un giudice diverso da quello del luogo in cui l'attivita lavorativa si svolge o sia cessata per fine rapporto. Per foro dell'azienda deve intendersi, trattandosi di societa, quello della Sede sociale, nella quale si accentrano di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, non potendosi, per contro, attribuire alcuna importanza al luogo in cui si trovano i beni aziendali, i quali, nel caso di azienda di notevole sviluppo, sono ubicati, molto spesso, in localita diverse e, quindi, in circoscrizioni diverse. Ove occorra, nel caso di coesistenza di piu dipendenze di un'azienda, accertare quella presso la quale il lavoratore e addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, devesi aver riguardo al luogo in cui quegli si trovi o si sia trovato stabilmente a lavorare, piuttosto che al luogo nel quale presti o abbia prestato soltanto provvisoriamente la propria attivita, perche in missione o in trasferta presso altra dipendenza, e cio perche il carattere temporaneo e contingente del servizio in missione o in trasferta non fa venir meno l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della dipendenza che gli e propria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)