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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 185 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-09, depositata il 1983-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:185
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15745

  • Regione emilia romagna
  • Vincoli di inedificabilità- efficacia nel tempo
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 91/1982.

Norme impugnate

  • art. 5, comma 2, legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 (vincoli di inedificabilità) promossi dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con cinque ordinanze emesse il 9 novembre 1977 e con due ordinanze emesse il 25 marzo 1977, rispettivamente iscritte ai nn. 325, 326, 327, 328, 329, 473 e 474 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 175 e 230 del 1979. Visti gli atti di costituzione di Nadotti Emilio e di Bocchi Priamo e Pietro e gli atti di intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna; udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR dell'Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 - recante, tra l'altro, norme provvisorie in materia urbanistica - in quanto detta disposizione, stabilendo che i vincoli urbanistici (di cui al primo comma) sono efficaci anche se previsti in programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, prende in considerazione e disciplina situazioni giuridiche verificatesi anteriormente alla data suddetta, con ciò contravvenendo al principio generale della legislazione statale di irretroattività delle norme giuridiche.
punto 2
Considerato che peraltro la suddetta disposizione, già impugnata per gli stessi motivi dal medesimo TAR con una precedente ordinanza, è stata da questa Corte dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 91 del 1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 91 del 1982 - sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia- Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze