Sez. 5, Sentenza n. 23064 del 14/12/2012 (Rv. 625061 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Proprietà di un immobile utilizzato come studio professionale - Diritto all'agevolazione - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 16 d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, stabilisce che il diritto ai "benefici prima casa" spetti al compratore che dichiari "di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione". Ne consegue che ha diritto alla suddetta agevolazione chi, al momento dell'acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)