Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari
Testo in vigore al
Art. 57 Valuta di riscossione
1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
2. Ove sussistano particolari ragioni, il Ministro per gli affari esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
Art. 58 Atti rilasciati gratuitamente
1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'autorita' consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini ai fini del transito per l'Italia e qualora gli atti stessi siano necessari per procedure da svolgersi in Italia;
c) da cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro primo espatrio;
d) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, per fini di previdenza ed assistenza sociale;
e) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero;
f) da personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
Art. 59 Adeguamento di voci della tariffa
1. I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
2. Il Ministro per gli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un piu' diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari.
3. Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
Art. 60 Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione
1. Le firme apposte dall'autorita' consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.
Art. 61 Inapplicabilita' di norme nazionali
1. Ove nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al presente decreto una norma nazionale non risulti applicabile, l'autorita' consolare ne motiva l'inapplicabilita' e si conforma ai principi risultanti dall'art. 12 secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto.
Art. 62 Esercizio di funzioni e poteri attribuiti a magistrati
1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative della autorita' giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitino funzioni e poteri ad essa attribuiti, in Italia, dalla legislazione nazionale.
Art. 63 Poteri in circostanze eccezionali
1. In circostanze eccezionali l'autorita' consolare, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa nei casi di emergenza, puo' adottare tutte quelle misure che siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.
Art. 64 Definitivita' dei provvedimenti consolari
1. Ove non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorita' consolare sono considerati definitivi.
Titolo III. Norme di esecuzione
Capo I. Disposizione introduttiva
Art. 65 Natura delle disposizioni del presente titolo
1. Ove non venga diversamente disposto da norme regolamentari di esecuzione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
Capo II. Disposizioni comuni
Art. 66 Corrispondenza delle autorita' consolari
1. Le autorita' consolari corrispondono direttamente con le altre autorita' dello Stato, per quanto riguarda le materie di loro competenza.
Art. 67 Schedario dei cittadini
1. Presso ogni ufficio consolare e' istituito e mantenuto uno schedario il piu' possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.
2. La iscrizione nello schedario, di cui l'autorita' consolare puo' rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.
3. Nello schedario e' presa nota, oltre che, dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.
Art. 68 Schedario firme autorita' locali
1. Ai fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare e' istituito e mantenuto aggiornato, per quanto possibile, uno schedario degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
2. Quando la firma sia compresa schedario, l'autorita' consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione. In caso contrario fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
Art. 69 Registri dell'ufficio consolare
1. Presso gli uffici consolari, oltre quelli richiesti dalle disposizioni contabili, sono tenuti i seguenti registri, in rapporto alle funzioni da essi effettivamente esplicate:
1) degli atti di nascita;
2) delle pubblicazioni di matrimonio;
3) degli atti di matrimonio;
4) degli atti di cittadinanza;
5) degli atti di morte;
6) di annotazione delle copie degli atti di stato civile rimessi dalle autorita' locali e dai privati;
7) dei passaporti;
8) delle operazioni di leva;
9) del protocollo in arrivo e in partenza.
2. Presso gli uffici consolari che esercitino funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
3. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformita' delle disposizioni generali e di quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In loro assenza o per quanto esse non dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
4. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonche' per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.
Art. 70 Albo consolare
1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, e' collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.
Art. 71 Atti di delega
1. Le deleghe di cui all'art. 4 sono fatte con decreto, di cui copia e' affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile e' redatta in triplice originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri ed il terzo e' trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Roma.
Art. 72 Ricorsi alle autorita' in Italia
1. Il ricorso avverso provvedimenti dell'autorita' consolare puo' essere presentato dall'interessato alla stessa autorita' consolare, la quale provvede al suo inoltro.
2. La presentazione all'autorita' consolare vale, a tutti gli effetti, come presentazione all'autorita' destinataria del ricorso.
3. Le decisioni sui ricorsi sono comunicate agli interessati, se residenti o domiciliati all'estero, tramite l'autorita' consolare competente. I termini per eventuali ulteriori ricorsi decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora cio' non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.
Art. 73 Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali
1. L'autorita' consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal Codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.
2. In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi all'autorita' competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma.
Art. 74 Trasmissione per telefono o per telegrafo
1. In caso di urgenza, l'autorita' consolare puo' trasmettere al Ministero degli affari esteri, per telefono o per telegrafo, con indicazione del destinatario finale, il contenuto degli atti o documenti da essa ricevuti, nel testo integrale o per riassunto. Il Ministero degli affari esteri ritrasmette la comunicazione al destinatario con il mezzo piu' celere. La comunicazione deve essere seguita da quella nelle forme ordinarie.
Art. 75 Rimessione ad altro ufficio consolare
1. Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante o il Ministero degli affari esteri.
Art. 76 Redazione verbali
1. I processi verbali, richiesti dal presente decreto o da altre leggi dello Stato, sono redatti da un impiegato dell'ufficio.
Capo III. Disposizioni particolari
Art. 77 Attribuzioni in materia di cittadinanza
1. L'autorita' consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte di cittadini residenti nella circoscrizione e di tutti gli altri atti o fatti che possano influire sul loro stato di cittadinanza, ai fini delle conseguenti annotazioni.