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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del 12/01/2012 (Rv. 621187 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Domande o eccezioni nuove in essa contenute - Inammissibilità - Intervento innovativo di terzo all'udienza di precisazione delle conclusioni - Estensione ad esso in comparsa conclusionale dell'eccezione di prescrizione già proposta in giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621187-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE

La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile l'eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia proposto un intervento innovativo in causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, atteso che l'intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all'interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)