diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 novembre 1973, cause riunite C-63/72, C-64/72, C-65/72, C-66/72, C-67/72, C-68/72 e C-69/72

Decisione
decisa il 1973-11-13
ECLI
ECLI:EU:C:1973:121

Epigrafe

Nelle cause riunite da 63 a 69-72, WILHELM WERHAHN HANSAMÜHLE, con sede in Neuss am Rhein, KURT KAMPFFMEYER MÜHLENVEREINIGUNG KG, con sede in Amburgo, LUDWIGSHAFENER WALZMÜHLE ERLING KG, con sede in Ludwigshafen, KURT KAMPFFMEYER MÜHLENVEREINIGUNG KG, con sede in Amburgo, come avente causa della DUISBURGER MÜHLENWERKE AG, HEINRICH AUER MÜHLENWERKE KG a.A., con sede in Colonia — Deutz, KURT KAMPFFMEYER MÜHLENVEREINIGUNG KG, con sede in Amburgo, come avente causa della SÜDDEUTSCHE MÜHLENWERKE AG, PFÄLZISCHE MÜHLENWERKE GMBH, con sede in Mannheim, tutte con l'avvocato Fritz Modest del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso Félicien Jansen, huissier de justice, 21, rue Aldringen, ricorrenti, contro CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, con sede in Bruxelles, rappresentato dal proprio consigliere giuridico prof. D. Vignes, in qualità di agente, assistito dal prof. H. P. Ipsen dell'università di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti j. N. Van den Houten, 2, place de Metz, e COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, con sede in Bruxelles, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, assistito dal prof. H. P. Ipsen dell'università di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal, convenuti, causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno a mente dell'art. 215, comma 2, del trattato CEE. LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: M. K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › a) Oggetto della controversia

paragrafo 1
Le ditte ricorrenti operano la trasformazione del grano duro in semolino, che poi vendono per lo più ai produttori di paste alimentari. Mentre la produzione del grano tenero, destinata alla panificazione, è sovrabbondante nella Comunità, quella del grano duro è non soltanto molto scarsa, ma per di più circoscritta a determinate regioni, e precisamente alla Beauce e al Mezzogiorno in Francia a al Meridione in Italia.
paragrafo 2
I ricorsi mirano alla condanna in solido del Consiglio e della Commissione — riportandosi ai termini dell'atto introduttivo — ed alla condanna della Comunità — stando ai termini della replica — al versamento di complessivi DM 9487281, aumentati dell'interesse moratorio del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972, a titolo di risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito durante la stagione 1971/72. Questo danno sarebbe stato causato dal modo incompleto, irrazionale ed illegittimo in cui è stata disciplinata l'organizzazione comune del mercato dei cereali, specialmente per quanto riguarda il grano duro, il che avrebbe comportato che i mulini tedeschi sarebbero stati costretti ad acquistare la loro materia prima — il grano duro importato dai paesi terzi — al prezzo d'entrata (125,25 unità di conto), mentre i loro concorrenti francesi ed italiani avrebbero potuto procurarsi il grano duro nazionale al prezzo d'intervento (112,44 unità di conto) o ad un prezzo non molto diverso.
paragrafo 3
Questa distorsione di concorrenza avrebbe fatto perdere alle ricorrenti il 20 % della clientela tedesca acquirente di semolino, cioè i produttori di paste alimentari, che si sarebbero rivolti principalmente a ditte francesi.
paragrafo 4
Le ricorrenti basano, in primo luogo, le loro richieste di risarcimento sull'illecito commesso dalle istituzioni comunitarie, che avrebbero fissato ad un livello troppo basso il prezzo d'intervento per i grani duri francesi e italiani, o avrebbero tenuto troppo alto il prezzo d'entrata del grano duro importato da paesi terzi.
paragrafo 5
Nella replica essi fanno richiamo inoltre, in via subordinata, al principio del diritto al risarcimento a causa di un intervento illegittimo — pure se senza colpa — dell'amministrazione, che sia equiparabile ad una espropriazione.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › b) Organizzazione del mercato dei cereali

paragrafo 1
L'organizzazione del mercato dei cereali che comprende sia il grano tenero che il grano duro, si basa sui principi seguenti:
paragrafo 2
Il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120 (GU 19 giugno 1967, n. 117, pag. 2269) prevede la fissazione annuale di un prezzo indicativo, di un prezzo d'intervento di base, di prezzi d'intervento derivati e di un prezzo d'entrata.
paragrafo 3
Per il grano duro è inoltre prevista la fissazione di un prezzo minimo garantito, superiore al prezzo indicativo e diretto ad incoraggiare la produzione.
paragrafo 4
Il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base vengono fissati per Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso (art. 2, n. 3). Per i «centri di commercializzazione» della Comunità diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati per la stessa qualità tipo, nella stessa fase commerciale ed alle medesime condizioni previste per il prezzo d'intervento di base. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, 2o comma, l'entità dei prezzi «è determinata in modo che le differenze corrispondano ai divari di prezzo prevedibili nell'ipotesi di un raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato, e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato».
paragrafo 5
Il prezzo d'entrata, calcolato per Rotterdam, viene fissato per la Comunità in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle spese di trasporto da Rotterdam, raggiunga la quotazione del prezzo indicativo.
paragrafo 6
Per quanto riguarda il prezzo minimo garantito, l'art. 10 del regolamento n. 120/67 specifica che «se il prezzo d'intervento per il grano duro, valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria, è inferiore al prezzo minimo garantito, viene concesso un aiuto alla produzione di grano duro». Questo aiuto, pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito ed il suddetto prezzo di intervento, è a carico delle pubbliche autorità. In teoria, gli acquirenti di grano duro francese ed italiano — in questo caso i mulini dei due Stati membri — dovrebbero pagare soltanto il prezzo d'intervento, in quanto la differenza è compensata dall'aiuto.
paragrafo 7
Le ricorrenti sostengono che questa ipotesi, almeno per una grande parte degli acquisti, corrisponde alla realtà. Secondo il Consiglio e la Commissione, invece, le industrie molitorie francesi ed italiane sarebbero in concorrenza sul mercato del grano duro e offrirebbero più del prezzo d'intervento, più esattamente offrirebbero un sovrapprezzo che varia tra le 3 e le 7 u.c./tonnellata.
paragrafo 8
Col regolamento del Consiglio 12 luglio 1971, n. 1528/71 (GU 20 luglio 1971 n. L 162/1) è stato modificato l'art. 4 del regolamento n. 120/67 nel senso che, per il frumento duro resta in vigore un solo prezzo d'intervento derivato, valido per tutti i «centri di commercializzazione» previsti ad eccezione di Duisburg «purché i quantitativi di… frumento duro comunitari commercializzati in caso di raccolto normale rimangano inferiori ai quantitativi consumati all'interno della Comunità» (art. 4 del regolamento n. 1528/71). Il nuovo prezzo d'intervento derivato unico era pari al prezzo di intervento derivato più basso, praticato a norma dell'art. 4 del regolamento n. 120/67.
paragrafo 9
Il regolamento del Consiglio 17 aprile 1972 n. 796/72 (GU 21 aprile 1972 n. L 94/7) abolisce il prezzo d'intervento di base per sostituirlo con un prezzo d'intervento unico, corrispondente al prezzo •d'intervento derivato praticato in precedenza (art. 2). L'art. 4 del regolamento n. 120/67 è stato modificato in questo senso.
paragrafo 10
Per la stagione 1971/72, i prezzi in vigore sul mercato del grano duro erano i seguenti:
paragrafo 11
Prezzo indicativo:127,50 u.c./t (art. 1 del regolamento del Consiglio 25 maggio 1971, n. 1054/71, GU 27 maggio 1971, n. L 115/8). Prezzo d'intervento di base:119,85 u.c./t (art. 1 regolamento del Consiglio 25 maggio 1971 n. 1054/71). Prezzo d'intervento derivato unico: 112,44 u.c./t (art. 1 regolamento del Consiglio 12 luglio 1971 n. 1530/71, GU 20 luglio 1971, n. L 162/16). Prezzo d'entrata:125,25 u.c./t (art. unico del regolamento del Consiglio 28 maggio 1971, n. 1120/71, GU 31 maggio 1971, n. L 118/3). Prezzo minimo garantito:147,90 u.c./t. (art. 1 regolamento del Consiglio 25 maggio 1971, n. 1054/71). Importo dell'aiuto concesso alla produzione di gratto duro:35,46 u.c./t (cioè la differenza tra il prezzo minimo garantito ed il prezzo d'intervento derivato unico: 147,90. u.c. — 112,44 u.c.).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento › c) Il procedimento

paragrafo 1
I ricorsi, proposti l'8 settembre 1972, sono stati registrati in cancelleria il 13 settembre 1972.
paragrafo 2
Con ordinanza 31 ottobre 1972, la Corte ha deciso di riunire le presenti cause, ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 3
Con lettera 8 gennaio 1973 il patrono delle parti comunicava alla Corte che le ricorrenti nelle cause 64-72, 66-72 e 68-72, e cioè le ditte Kurt Kampffmeyer Mühlen, con sede in Amburgo, Duisburg Mühlenwerke AG, con sede in Duisburg e Süddeutsche Mühlenwerke AG, con sede a Francoforte, si erano fuse assumendo la ragione sociale «Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG».
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
Nella causa 63-72
paragrafo 3
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 677894,48, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 4
Nella causa 64-72
paragrafo 5
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 3256931,40, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 6
Nella causa 65-72
paragrafo 7
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 1081236,76, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 8
Nella causa 66-72
paragrafo 9
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 592648,72, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 10
Nella causa 67-72
paragrafo 11
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 959635,40, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 12
Nella causa 68-72
paragrafo 13
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 1409662,21, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 14
Nella causa 69-72
paragrafo 15
«1. Condannare in solido i convenuti a corrispondere alla ricorrente, quale risarcimento del danno, la somma di DM 1509272,04, aumentata degli interessi del 7 % a decorrere dal 1o febbraio 1972. 2. Porre le spese a carico dei convenuti.»
paragrafo 16
I convenuti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 17
«Respingere i ricorsi e porre le spese a carico delle ricorrenti».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Atti introduttivi › In fatto

paragrafo 1
Dopo aver passato in rassegna i regolamenti vigenti ed aver esaminato sotto il profilo economico la produzione, la trasformazione e il consumo del grano duro nella CEE, nonché i sistemi di raccolta e di distribuzione e i criteri secondo cui sono concessi gli aiuti, le ricorrenti muovono le seguenti censure:
paragrafo 2
Se il sistema di prezzi instaurato per il mercato dei cereali dal regolamento n. 19 (GU 20 aprile 1962, n. 30, pag. 933), ribadito dal regolamento del Consiglio n. 120/67, era logico per il grano tenero e l'orzo, cereali prodotti ovunque nella Comunità e per i quali si può parlare di un mercato comunitario, non esiste, invece, nella Comunità un mercato libero del grano duro. Questo cereale viene prodotto soltanto in zone circoscritte ed acquistato dai mulini locali o delle regioni limitrofe. Inoltre, è illogico fissare il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base per Duisburg. Sebbene questa regione disponga di tre mulini per il grano duro, Duisburg non rappresenta il «centro di commercializzazione della zona più deficitaria» giacché è compietamente illogico e contrario alla finalità di stabilizzazione di cui all'art. 39 del trattato, convogliare fuori dalle regioni di produzione francesi e italiane il grano duro che vi è raccolto, allorché vi sono mulini in queste regioni.
paragrafo 3
I prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base fissati per la stagione 1971/72 dal regolamento n. 1054/71 non rispondono quindi allo scopo. La conferma di ciò è data dall'abolizione del prezzo di intervento di base, disposta col regolamento n. 796/72.
paragrafo 4
Da un raffronto tra il prezzo d'intervento derivato unico (112,44 u.c.), il prezzo indicativo (127,50 u.c.) ed il prezzo di intervento di base (119,85 u.c.) si desume che il prezzo d'intervento derivato non aveva la funzione di convogliare i prodotti verso Duisburg e i suoi effetti pratici erano limitati ai dintorni del centro di produzione. I prezzi d'intervento detti «derivati» sono stati così intenzionalmente concepiti come prezzi regionali che circoscrivevano la circolazione del grano duro nell'ambito di una zona piuttosto limitata. Essi hanno radicalmente escluso che nel 1971/72 vi potesse essere un mercato del grano duro raccolto nella Comunità che comprendesse la Repubblica federale ed il Benelux.
paragrafo 5
Il cosiddetto prezzo d'intervento derivato costituisce in effetti un vero prezzo indicativo regionale, in modo che nemmeno il prezzo di entrata fissato in relazione al prezzo indicativo immaginario ha alcun nesso col prezzo realmente praticato nella zona di origine e di trasformazione del grano duro.
paragrafo 6
Negli Stati membri non produttori di grano duro e che non hanno accesso al mercato del grano duro comunitario, la funzione del prezzo d'entrata è soltanto quella di proteggere il mercato del grano tenero contro le importazioni di grano duro. In Francia ed in Italia tale funzione è svolta dai prezzi d'intervento, inferiori al prezzo d'entrata. Negli altri Stati membri era quindi sufficiente un prezzo d'entrata fissato allo stesso livello.
paragrafo 7
I mulini tedeschi e quelli del Benelux sono stati costretti, durante la stagione 1971/72, ad importare grano duro al prezzo d'entrata (125,25 u.c.), mentre i mulini francesi ed italiani hanno potuto approvvigionarsi pressocché integralmente al prezzo d'intervento derivato unico di 112,44 u.c., il che ha costituito per i primi un handicap di 12,81 u.c./ tonnellata. I mulini francesi ed italiani erano quindi in grado di offrire il semolino di grano duro ad un prezzo inferiore di 38-50 DM rispetto al prezzo richiesto dai mulini tedeschi e del Benelux.
paragrafo 8
Dato un rapporto ipotetico tra le importazioni di grano duro dai paesi terzi in Francia ed in Italia, pari, a seconda dei casi, a 20: 80 o a 10: 90, lo svantaggio dei mulini tedeschi e del Benelux resterebbe di 10,25 unità di conto la tonnellata di grano duro (ossia 15,38 u.c. o 56,29 DM la tonnellata di semolino) e, rispettivamente di 11,58 u.c. la tonnellata di grano duro (ossia 16,30 u.c. o 59,66 DM la tonnellata di semolino).
paragrafo 9
D'altra parte, le importazioni dalla Francia e dall'Italia di semolino di grano duro, pur non rappresentando che il 20 % del consumo in Germania, hanno provocato perturbazioni gravi sul mercato, perché la posizione dominante della ditta Birkel, principale acquirente di semolino francese ed italiano, obbligava i mulini tedeschi ad allinearsi ai prezzi francese ed italiano, nettamente inferiori.
paragrafo 10
Le ricorrenti fanno carico alle istituzioni convenute di non aver cercato di porre rimedio a questa situazione.
paragrafo 11
Il Consiglio avrebbe dovuto, secondo le ricorrenti, sia ridurre il prezzo d'entrata al livello del prezzo d'intervento derivato unico, definire quest'ultimo prezzo indicativo o modificare l'art. 5 del regolamento n. 120/67, sia ridurre da 35,46 u.c. a 22,65 u.c./t l'aiuto ai produttori di grano duro previsto dal regolamento n. 135/67 (GU 22 giugno 1967, n. 122, pag. 2393).
paragrafo 12
Così i produttori francesi ed italiani avrebbero sempre ricavato il prezzo minimo garantito di 147,90 u.c./t, ma i mulini italiani e francesi avrebbero pagato la materia prima 125,25 anziché 112,44 u.c. Secondo le ricorrenti si sarebbe anche potuto, come era stato previsto dal regolamento n. 19/62 (GU 20 aprile 1962, n. 30, pag. 933), accordare una preferenza di 1,1 u.c. la tonnellata sui prezzi dei prodotti italiani e francesi, rispetto alle quotazioni delle importazioni dai paesi terzi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Atti introduttivi › In diritto

paragrafo 1
Stando agli atti introduttivi, i provvedimenti legislativi ed i regolamenti nonché la negligenza nell'esercizio del controllo sul mercato del grano duro, implicherebbero la violazione di diverse norme superiori da parte dei convenuti.
paragrafo 2
Sono stati violati l'imperativo di stabilizzare i mercati agricoli, sancito dall'art. 39, n. 1, lettera c) del trattato, il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi d'entrata per la stagione 1971/72, ed infine il principio della proporzionalità, di cui all'art. 40, n. 3, 1o comma.
paragrafo 3
In questo caso il Consiglio è responsabile, in quanto la fissazione d'un prezzo d'intervento derivato unico ha impedito la penetrazione del grano duro italiano e francese nella Repubblica federale.
paragrafo 4
La Commissione, le cui proposte hanno costituito il fondamento degli atti criticati del Consiglio, è anch'essa responsabile.
paragrafo 5
Il principio della proporzionalità, di cui all'art. 40 n. 3, primo comma del trattato, è stato violato poiché la quotazione del prezzo d'entrata è risultata troppo alta. Siccome la funzione del prezzo di enrrata nel caso specifico era solo quella di proteggere la produzione di grano tenero contro le importazioni di grano duro e lo stesso obiettivo era stato raggiunto nei paesi produttori di grano duro mediante la fissazione d'un prezzo d'intervento derivato unico, sarebbe stato sufficiente stabilire il prezzo d'entrata allo stesso livello, cioè 112,44 u.c.
paragrafo 6
Poiché i convenuti hanno volontariamente provocato, coi provvedimenti criticati, lo spaccamento del mercato, da cui è scaturito il danno alle ricorrenti, non sussistono dubbi sulla loro responsabilità e sul relativo obbligo di risarcimento.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso del Consiglio › in fatto

paragrafo 1
Nel suo controricorso, il Consiglio solleva in primo luogo talune obiezioni di carattere generale sui ricorsi.
paragrafo 2
Per quanto riguarda il sistema di prezzi istituito dal regolamento n. 120/67, il Consiglio osserva che un prezzo indicativo ha sempre un carattere non rispondente alla realtà, trattandosi di un prezzo astratto. Il prezzo d'entrata la cui entità dipende dalla correlazione tra mercato del grano duro e mercato del grano tenero, non è eccessivo, poiché il prezzo di rivendita praticato dai centri di raccolta francesi e italiani è molto superiore al prezzo d'intervento. Quanto a quest'ultimo, l'esiguità degli interventi effettuati sui mercati francese e italiano ha indotto ad abolire, col regolamento n. 1528/71, i prezzi d'intervento derivati multipli. D'altra parte, le critiche rivolte contro il prezzo d'intervento non sono comunque pertinenti, giacché una fissazione anche inadeguata del prezzo d'intervento è irrilevante per il funzionamento del mercato, in quanto non è in funzione di questo prezzo che si formano i prezzi sul mercato.
paragrafo 3
Non è possibile muovere censure consistenti contro il sistema del regolamento n. 120/67, afferma il Consiglio, come emerge anche dal ritardo nel presentare il reclamo, il che sta a dimostrare che non vi è un nesso di causalità tra il sistema instaurato dal regolamento n. 120/67 e la sua applicazione, da una parte e, dall'altra, la situazione sfavorevole che ha provocato la reazione delle ricorrenti.
paragrafo 4
Per una giusta valutazione dell'handicap subito dai mulini tedeschi bisognerebbe, secondo il Consiglio, prendere in considerazione i seguenti elementi, che riducono in maniera notevole la differenza reale tra i prezzi tedeschi, da una parte, e francesi e italiani, dall'altra:
paragrafo 5
Il prezzo di mercato versato ai produttori francesi e italiani di grano duro è stato spesso superiore al prezzo d'intervento (a Parigi, in borsa, nel settembre 1972 è stata registrata una differenza da 3 a 7 u.c.). I mulini tedeschi hanno un tasso di resa inferiore, dovuto probabilmente alla ricerca di un grado di purezza superiore, che spiegherebbe in parte il prezzo più alto praticato dagli stessi. Il costo del trasporto dalla Francia alla Germania è più alto per il semolino che per il grano duro. L'esonero dai conguagli, dal maggio 1971 al maggio 1972, sulle importazioni di grano duro da paesi terzi ha comportato per i mulini tedeschi un utile sul cambio valutabile al 14 %, fino alla svalutazione ufficiale del dollaro avvenuta il 9 maggio 1972, e che in seguito si sarebbe ancora aggirato tra il 5 e il 6 %. Per calcolare il divario tra il prezzo d'entrata (125,25 u.c.) e il prezzo di mercato, bisogna anche tener conto del margine d'utile dei centri di raccolta, nonché delle possibilità di importare con prelievo prefissato.
paragrafo 6
Secondo il Consiglio, l'impossibilità per i mulini tedeschi di procurarsi grano duro in Francia ed in Italia, dato e non concesso che tale impossibilità sussista, non andrebbe attribuita all'organizzazione del mercato, ma alla scarsa accortezza dei mulini tedeschi che non avrebbero sufficientemente seguito l'andamento del mercato, ed avrebbero cercato di penetrare nel mercato francese e italiano del grano duro soltanto allorché era troppo tardi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso del Consiglio › In diritto › Per quanto riguarda le istituzioni citate in giudizio e la loro responsabilità in solido

paragrafo 1
Un ricorso per responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 215, 2o comma, non può essere diretto in solido contro il Consiglio e la Commissione, ma soltanto contro la Comunità, unico ente che a mente dell'art. 210 ha personalità giuridica. Una responsabilità in solido del Consiglio e della Commissione è quindi fuori discussione, giacché non vi è che un unico responsabile. D'altra parte, è erroneo citare in giudizio la Commissione in quanto, anche se essa avesse fatto al Consiglio una proposta viziata da illegittimità, non sarebbe responsabile dell'atto emanato da quest'ultima istituzione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso del Consiglio › In diritto › Per quanto riguarda il carattere generale ed astratto degli atti per i quali la Comunità deve rispondere

paragrafo 1
Pur accogliendo la distinzione, più volte ribadita dalla Corte, tra azione d'annullamento e azione di risarcimento (sentenza 2 dicembre 1971, causa 5-71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. 1971 pag. 975, sentenza 13 giugno 1972, causa 11-71, Compagnie d'Approvisionnement/Commissione, Racc. 1972, pag. 391), il Consiglio ritiene che, dal carattere astratto e generale degli atti che possano implicare la responsabilità della Comunità, si può arguire che, qualora sia dichiarato irricevibile il ricorso d'annullamento poiché gli atti impugnati non ledono direttamente ed individualmente gli interessati (sentenza 15 luglio 1963, causa 25-62, Plaumann/Commissione, Racc. 1963, pag. 197; sentenza 2 luglio 1964, causa 1-64, Glucoseries Réunies/Commissione, Racc. 1964, pag. 803) è irricevibile pure il ricorso per risarcimento mirante a far sancire la responsabilità della Comunità per le conseguenze pecuniarie degli atti stessi, giacché questi ultimi, non colpendo direttamente gli interessati, non possono nemmeno causar loro un danno diretto o specifico, unica condizione che possa implicare la responsabilità della Comunità.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso del Consiglio › In diritto › Sul nesso di causalità

paragrafo 1
Il Consiglio nega, inoltre, l'esistenza di un nesso eziologico tra i fatti assertivamente illeciti ed il danno che ne sarebbe derivato. Le ricorrenti non hanno dimostrato che l'isolamento del mercato francese, provocato dai contratti a lungo termine stipulati dai mulini francesi, sia conseguenza del sistema instaurato dal regolamento n. 120/67 e della sua applicazione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso del Consiglio › In diritto › Sull'illecito

paragrafo 1
Secondo il Consiglio, è essenzialmente di una responsabilità per illecito quella invocata dalle ricorrenti e cioè:
paragrafo 2
Violazione di due norme superiori, cioè da una parte, il rispetto dell' obiettivo di stabilizzazione dei mercati (art. 39, n. 1, lettera c) e, dall'altra, il principio di non-discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, secondo capoverso. Violazione del principio di proporzionalità che deve esistere tra un provvedimento amministrativo ed il suo scopo e che, in materia di agricoltura, si trova enunciato nell'art. 40, n. 3, primo capoverso del trattato, nel senso che le organizzazioni comuni del mercato consentono di adottare soltanto i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39.
paragrafo 3
Per quanto riguarda la violazione dell' art. 39, n. 1, lettera c) (obiettivo di stabilizzazione del mercato) e quella dell'arr. 40, n. 3, 2o capoverso (discriminazione o danno ai mulini tedeschi), il Consiglio nega che nei fatti di cui trattasi possa ravvisarsi una violazione grave di questi obblighi.
paragrafo 4
La censura tratta dalla violazione del principio di proporzionalità si impernia sull'entità del prezzo d'entrata; non sarebbe stata necessaria una quotazione così alta per raggiungere gli obiettivi della politica comune. Il Consiglio ribatte che questa quotazione era necessaria per evitare una crisi del mercato del grano duro dovuta alla concorrenza sia del grano duro importato, sia del grano tenero.
paragrafo 5
Ad ogni modo la violazione del principio della proporzionalità, quando è invocato nei confronti di un atto generale ed astratto che costituisce una scelta di politica economica, dovrebbe avere un carattere di particolare gravità, il che nella fattispecie non è.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Controricorso della Commissione › In fatto

paragrafo 1
Nel merito, la Commissione si riallaccia al punto di vista del Consiglio e deduce:
paragrafo 2
che il prezzo d'entrata per il frumento duro non è stato fissato ad un livello troppo elevato in relazione al prezzo di intervento vigente nelle regioni di produzione e che non vi è stata dunque né discriminazione, né difetto di proporzionalità; che non è stato stabilito un valido nesso di causalità tra le norme criticate ed il danno presuntivamente subito; che la differenza di prezzo a favore dei mulini francesi è meno rilevante di quanto affermano le ricorrenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Controricorso della Commissione › In diritto › Sulle istituzioni convenute e sulla loro responsabilità in solido

paragrafo 1
La Commissione osserva che il ricorso non può comunque essere diretto a far condannare le istituzioni, giacché a termini dell'art. 215 la Comunità risponde dei propri atti in quanto tale.
paragrafo 2
Circa la capacità di stare in giudizio di un'istituzione in rappresentanza della Comunità convenuta con un'azione aquiliana, la Commissione esclude la rappresentanza a mezzo dell'istituzione che ha adottato l'atto impugnato o alla quale è imputabile un errore. In generale la Comunità dev'essere rappresentata dalla Commissione nelle azioni di risarcimento per illegittimità degli atti giuridici. A questo riguardo, l'art. 211 del trattato è soltanto l'espressione d'un principio di portata più ampia, secondo il quale è naturale attribuire all'istituzione «esecutiva» della Comunità la competenza a difenderne gli interessi patrimoniali sia innanzi ai tribunali nazionali sia innanzi al giudice comunitario. I conflitti eventuali che sorgono allorché l'atto illegittimo è stato commesso nella sfera di influenza delle altre istituzioni, dovrebbero essere risolti da una convenzione interistituzionale.
paragrafo 3
Infine, per quanto riguarda la ricevibilità, la Commissione sostiene che, se si ammette che la Comunità può essere chiamata a rispondere direttamente degli atti normativi, bisogna circoscrivere questo principio, come d'altronde ha fatto la Corte nelle sentenze 2 dicembre 1971 (causa 5-71, Zuckerfabrik Schöppenstedt, Racc. 1971, pag. 985) e 13 giugno 1972 (cause riunite 9 e 11-71, Compagnie d'Approvisionnement, Racc. 1972, pag. 391). Così le memorie delle ricorrenti non forniscono la prova irrefutabile «di una violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli».
paragrafo 4
La Commissione tuttavia preferisce esaminare questo problema nell'ambito dell'esame del merito del ricorso piuttosto che in quello della ricevibilità.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Controricorso della Commissione › In diritto › Sulla legittimità degli atti impugnati

paragrafo 1
Per quanto riguarda la censura di discriminazione, la Commissione riconosce che è stato ed è tuttora più agevole per i mulini francesi acquistare frumento duro nazionale, ma tale ostacolo era inevitabile ed era stato previsto. Una violazione grave del principio di uguaglianza deve essere di una certa rilevanza sia dal punto di vista dell'ampiezza e della portata dell'atto emanato, sia sotto il profilo della gravità delle sue conseguenze.
paragrafo 2
Nel caso di un provvedimento legislativo di portata generale, quale l'instaurazione di un sistema d'organizzazione comune dei mercati, gli operatori economici devono accettare talune ineguaglianze conseguenti all'adozione di criteri organizzativi validi erga omnes. Vi sarebbe discriminazione soltanto se l'ineguaglianza non avesse denominatori comuni con l'obiettivo della disciplina. Una interpretazione più rigida del principio di eguaglianza limiterebbe in maniera inaccettabile il potere discrezionale del legislatore.
paragrafo 3
Le conseguenze non sono state così gravi come si è voluto sostenere e non sono direttamente scaturite dagli atti impugnati. Un handicap di 15/20 DM la tonnellata sul prezzo del frumento duro non può, nell'ambito di una organizzazione di mercato, essere considerato come indizio sufficiente di una grave violazione del principio d'uguaglianza. Il che è particolarmente vero, allorché questo vantaggio, d'altronde incontestabile, dipende dall'insieme delle condizioni del mercato e non solamente dagli atti impugnati.
paragrafo 4
La Commissione considera questa limitazione della responsabilità nella emanazione di provvedimenti legislativi alla luce della dottrina francese del pregiudizio speciale e grave ad un esiguo numero di persone, alla luce delle condizioni speciali di cui all'art. 44 del trattato CECA e alla luce della teoria del «Sonderopfer» della dottrina tedesca.
paragrafo 5
Per quanto riguarda la censura di inosservanza del principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che, pur ammettendo che fosse stato possibile ridurre leggermente il prezzo d'entrata senza compromettere la produzione comunitaria, ciò non potrebbe ancora essere definito violazione grave del principio della proporzionalità, visto il potere discrezionale del legislatore.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Controricorso della Commissione › In diritto › Ver quanto riguarda l'esistenza di un illecito volontario e specifico

paragrafo 1
La Commissione respinge l'assunto secondo cui il Consiglio e la Commissione avrebbero volontariamente frazionato il mercato e deliberatamente discriminato i mulini tedeschi in materia di prezzi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Controricorso della Commissione › In diritto › Sul danno

paragrafo 1
Infine la Commissione contesta il quantum del danno, che sarebbe stato calcolato troppo sommariamente. Per un calcolo preciso bisognerebbe provare che la differenza di prezzo di cui è causa ha provocato la perdita di una parte determinata del mercato od una diminuzione degli incassi per la parte del mercato non persa.
paragrafo 2
Infine la Commissione sostiene che le ricorrenti non si sono affatto adoperate per impedire o limitare il danno.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica delle ricorrenti › In fatto

paragrafo 1
Le ricorrenti replicano che, se le istituzioni della Comunità hanno il diritto di incentivare la coltivazione del grano duro con la concessione di aiuti, questi provvedimenti devono essere armonizzati in maniera da non pregiudicare il patrimonio dei cittadini della Comunità.
paragrafo 2
Criticando i calcoli della Commissione su diversi punti, quali la sottovalutazione del margine di utile degli importatori, la non-inclusione delle spese di sdoganamento, d'ispezione fitosanitaria, di cauzione e di assicurazione, le ricorrenti sostengono che il vantaggio dei mulini francesi è di 13,54 u.c. la tonnellata di semolino, anziché 8 u.c.
paragrafo 3
Le ricorrenti negano che sarebbe loro derivato un vantaggio dall'esenzione dal conguaglio sulle importazioni di grano duro da paesi terzi. In pratica i vantaggi e gli inconvenienti che scaturiscono dalla mancata riscossione dei conguagli sulle importazioni di grano duro e di semolino di grano duro, si sono reciprocamente compensati.
paragrafo 4
Le difficoltà per i mulini tedeschi di rifornirsi in Francia sono provocate dal fatto che i contratti stipulati dall'organizzazione «Symprodur» impediscono l'afflusso del frumento duro sul mercato libero, il che sopprime un elemento essenziale per la formazione del prezzo di mercato. Inoltre, anche nelle zone, come ad esempio nel nord della Francia, in cui il frumento duro non è stato monopolizzato con contratti di coltivazione e di fornitura, esso affluisce comunque direttamente ai tre mulini presenti in questo mercato, sia a causa della loro posizione dominante, sia per evidenti ragioni commerciali.
paragrafo 5
L'accresciuta esportazione di semolino in Germania, resa possibile dagli aiuti forniti alla produzione di grano duro, permette ai mulini francesi di ripartire i loro costi fissi su una produzione più vasta e di ridurre le loro spese di produzione. Essi hanno così la possibilità, senza modificare il prezzo di vendita all'interno del paese, di ridurre considerevolmente il prezzo d'esportazione. Questo sistema permette loro di recuperare unicamente sul mercato francese (dove non hanno concorrenti) le somme spese in più per l'acquisto di un 20 % supplementare di frumento duro dai paesi terzi e di mantenere bassi i prezzi all'esportazione.
paragrafo 6
In pratica, i mulini tedeschi non possono dunque, a causa della loro sfavorevole posizione geografica, far concorrenza alle esportazioni in Germania dei mulini francesi, anche se in teoria la concorrenza è possibile. Il costo del trasporto renderebbe l'operazione antieconomica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica delle ricorrenti › In diritto › Sulle istituzioni chiamate a rispondere dell'illecito

paragrafo 1
Un ricorso fondato sull'art. 215, secondo comma del trattato, può essere promosso sia contro il Consiglio, sia contro la Commissione, a seconda che il danno sia stato causato da dipendenti dell'una o dell'altra istituzione. Un ricorso può inoltre essere promosso contro le due istituzioni, nell'ipotesi in cui il danno sia imputabile a dipendenti di entrambe le istituzioni. Il risarcimento del danno, comunque, può essere preteso una sola volta.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica delle ricorrenti › In diritto › Sull'illegittimità che inficia l'organizzazione del mercato del grano duro

paragrafo 1
Sia il divieto di discriminazione, che il rispetto del principio di proporzionalità costituiscono delle norme superiori a tutela dei singoli, la cui violazione grave legittima l'esperimento di una azione di risarcimento.
paragrafo 2
Se è necessario, in ossequio a queste norme le istituzioni devono fissare diversi prezzi d'entrata e d'intervento mentre in effetti esse hanno semplicisticamente ritenuto che il prezzo d'entrata, il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento dovessero essere unici.
paragrafo 3
Quanto poi al principio di proporzionalità, le ricorrenti sostengono che le disposizioni relative al potere discrezionale conferito dal trattato alle istituzioni della CEE sono limitate dalla funzione della fissazione dei prezzi e dal diritto superiore. Quindi le fissazioni dei prezzi non potrebbero interferire oltre misura nella sfera privatistica.
paragrafo 4
La funzione del prezzo d'entrata per il grano duro è quella di tutelare sia il mer cato del frumento tenero che il mercato interno del frumento duro. Il primo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto con la fissazione del prezzo d'entrata a 112,44 u.c., corrispondente al prezzo di intervento derivato unico, considerato come tutela sufficiente per il frumento tenero in Italia ed in Francia. Il secondo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto con la fissazione del prezzo d'entrata per Rotterdam allo stesso livello del prezzo d'intervento e ciò esclusivamente per i mulini di frumento duro ubicati nella Repubblica federale tedesca, nel Benelux e nei nuovi Stati membri della Comunità. Non vi sarebbe, secondo le ricorrenti, nulla da obiettare al fatto che si fissino diversi prezzi d'entrata. L'unità organizzativa dei mercati rimane intatta soltanto se i prezzi sono adattati alle differenze regionali e se, quando la situazione lo richiede, vengono fissati vari prezzi d'entrata.
paragrafo 5
Secondo le ricorrenti, il Consiglio e la Commissione hanno commesso una negligenza grave, che implica la loro responsabilità, poiché non hanno preso in considerazione queste circostanze, specie dal momento che le dette istituzioni erano al corrente delle caratteristiche del mercato del grano duro, grazie allo studio effettuato nel 1965 dai servizi della Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica delle ricorrenti › In diritto › Sul diritto al risarcimento per un intervento della pubblica autorità, assimilabile ad una espropriazione

paragrafo 1
Le ricorrenti fanno osservare che le norme con cui sono stati istituiti gli aiuti e i sistemi dei prezzi, costituiscono interventi illegittimi che ledono la proprietà privata, assimilabili ad un'espropriazione e che legittimano una domanda di risarcimento. Una siffatta responsabilità, ammessa dal diritto tedesco, sussiste a prescindere da ogni colpa dell'autorità interveniente, ove l'intervento si possa considerare come una illegittima espropriazione. Sebbene il Bundesgerichtshof abbia stabilito che vi deve essere un nesso diretto tra l'intervento ed il danno, secondo le ricorrenti può essere sufficiente un nesso di causalità indiretto.
paragrafo 2
Poiché l'art. 215, n. 2 del trattato non prescrive che la responsabilità debba essere conseguenza di una colpa o vi debba essere una causalità immediata, il principio dell'intervento assimilabile ad una espropriazione fa parte integrante del diritto comunitario e va applicato nella fattispecie in quanto le norme che istituiscono gli aiuti ed il sistema dei prezzi sono illegittime poiché non sono indispensabili per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato; vi erano altre possibilità di fissare i prezzi e di promuovere la coltivazione del grano duro senza alterare la libera concorrenza tra i mulini di grano duro.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica delle ricorrenti › In diritto › Sull'entità del danno

paragrafo 1
Secondo il diritto internazionale, la parte lesa ha la possibilità di valutare il danno, sia in via astratta, sia in concreto. Assumendo come parametro la differenza tra il prezzo d'entrata fissato per il 1971/72 e quello che, a loro giudizio, avrebbe dovuto essere fissato, le ricorrenti hanno adottato il metodo astratto in quanto costituisce la soluzione più semplice per tutte le parti.
paragrafo 2
Non si può, d'altronde, attribuire alle ricorrenti una parte della responsabilità a causa della loro implicita acquiescenza di fronte alla fissazione dei prelievi. Per il diritto finanziario tedesco le ricorrenti, non essendo importatrici di grano duro, non erano legittimate ad impugnare i prelievi in sede giurisdizionale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Repliche del Consiglio e della Commissione

paragrafo 1
Nella replica, il Consiglio rileva anzitutto che il mezzo invocato dalle ricorrenti e vertente sulla lesione del diritto di proprietà assimilabile ad un'espropriazione, è irricevibile. L'art. 42, n. 2, primo capoverso del regolamento di procedura, vieta la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, e questo non è il nostro caso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Repliche del Consiglio e della Commissione › In fatto

paragrafo 1
Circa la versione dei fatti data dalle ricorrenti, il Consiglio osserva che è inesatto affermare che i mulini tedeschi non avrebbero potuto acquistare grano duro in Francia a causa del regolamento comunitario.
paragrafo 2
In effetti, dal 1967, le esportazioni di grano duro francese nella Repubblica federale e nel Benelux sono aumentate. Se questo aumento è ridotto, ciò è dovuto al fatto che la vendita del grano duro avveniva tramite gli stessi canali usati per il grano tenero e che, fino al 1972, le ricorrenti non hanno fatto alcuno sforzo per affermarsi sul mercato.
paragrafo 3
In secondo luogo, il vantaggio di cui godono i mulini francesi è di molto ridotto per il fatto che la produzione comunitaria non è sovrabbondante. Non è dimostrato che i mulini francesi acquistino il grano duro francese al prezzo d'intervento. Per di più, i mulini francesi che esportano in Germania sono obbligati a ricostituire le scorte con grano duro canadese.
paragrafo 4
Quanto alla censura che si basa sull'affermazione che le ricorrenti possono rifornirsi soltanto al prezzo d'entrata mentre i loro concorrenti francesi acquistano al prezzo d'intervento, il Consiglio osserva che le diverse soluzioni proposte dalle ricorrenti — quali ad esempio l'abolizione dei prezzi d'entrata, d'intervento ed indicativo unici; la fissazione di un prezzo d'entrata più basso per gli Stati non produttori affiancata da un controllo doganale interno; la riduzione del prezzo d'entrata o la soppressione dell'aiuto alla produzione di grano duro — ostacolerebbero la realizzazione di un mercato comune agricolo e soffocherebbero le possibilità di sviluppo della produzione di grano duro, obiettivo conforme all'art. 39, n. 1, lettere a), b) e d).
paragrafo 5
Dal canto suo, la Commissione osserva che non si possono definire discriminatorie le conseguenze negative connesse all'iniziativa di incrementare la produzione di grano duro. Un siffatto rilievo costituisce in effetti una critica sull'opportunità economica e commerciale del sistema. Raffrontando la situazione delle industrie molitorie tedesche e francesi per quanto riguarda le possibilità di acquisto di grano duro francese, la Commissione rileva che, qualunque siano le cause d'eventuali difficoltà d'approvvigionamento (tradizioni commerciali, o restrizioni alla concorrenza), non è comunque il regolamento che disciplina l'organizzazione del mercato del frumento a determinare una siffatta situazione.
paragrafo 6
È d'altro canto inesatto ritenere che da un mercato dove il prodotto scarseggia non si effettuino esportazioni. In conseguenza, l'incremento della domanda dovuto alla presenza di acquirenti stranieri, deve stabilizzare i prezzi ad una quota superiore a quella del prezzo d'intervento.
paragrafo 7
Quanto al vantaggio che traggono i mulini francesi a causa della loro posizione geografica, la Commissione ritiene che questa sia una conseguenza inevitabile dell'espansione del mercato. È, quindi, perfettamente naturale che la scelta geografica attuata nell'ambito nazionale, si manifesti poi erronea o meno redditizia nell'ambito più ampio del mercato comune. La Comunità non si ripromette certo di por fine alle importazioni di frumento duro dai paesi terzi e di giungere all'autarchia, ma, se l'impulso alla coltivazione del frumento duro è riconosciuto come un obiettivo logico da cui scaturisce la priorità degli scambi intracomunitari, ciò non è altro che la conferma del principio della preferenza comunitaria sancito dalla Corte, in particolare nella sentenza Beus 13 marzo 1968 (causa 5-67, Racc. 1968, pag. 132).
paragrafo 8
Quanto all'aiuto concesso nella coltura del grano duro, le stesse ricorrenti hanno ammesso che esso rientrava nell'ambito degli obiettivi contemplati dall'art. 39. Esso non stride nemmeno con i principi di non discriminazione e di proporzionalità.
paragrafo 9
La differenziazione del prezzo d'entrata proposto dalle ricorrenti avrebbe effetti disastrosi. Se ad esempio si scegliesse la piazza di Rotterdam per fissare il prezzo d'entrata al livello del prezzo d'interven to, ciò sarebbe in contrasto con l'obiettivo dell'aiuto alla produzione di grano duro. In Francia si avrebbe una cristallizzazione dei prezzi, il mercato francese del grano duro farebbe registrare eccedenze e come risultato finale avremmo il calo della produzione di frumento duro. Il prezzo d'entrata differenziato per i mercati di Germania e del Benelux avrebbe per di più un effetto discriminatorio, a danno delle industrie molitorie italiane e francesi, per le quali sono di vitale importanza le importazioni dai paesi terzi.
paragrafo 10
Infine i provvedimenti proposti sarebbero in constrasto con l'obiettivo d'abolizione delle barriere doganali interne e darebbero il via ad una serie di rivendicazioni analoghe per altri prodotti per i quali è stato fissato un prezzo comune e per i quali esistono disparità regionali nella fase di produzione.
paragrafo 11
Dalle considerazioni di cui sopra emerge che la questione del vantaggio di cui beneficerebbero i mulini francesi ha soltanto un'importanza secondaria, non essendo tenuta la Comunità a ridurre il prezzo d'entrata. Se la Commissione non ha tenuto conto dei margini di utile degli importatori nei suoi calcoli comparativi, ciò è stato fatto di proposito: essa ha trascurato tutte le spese accessorie, praticamente eguali per i mulini francesi e tedeschi.
paragrafo 12
Dopo un'analisi delle spese di trasporto, la Commissione osserva che le ricorrenti non contestano che il prezzo di produzione può essere ed è talvolta superiore al prezzo d'intervento, il che starebbe ad indicare che in effetti l'entità del prezzo alla produzione dipende dalla situazione del mercato e dalla concorrenza e può quindi presentare tendenze al rialzo.
paragrafo 13
La Commissione insiste anche sui vantaggi di cambio di cui hanno fruito, durante il periodo considerato, i mulini tedeschi. A lungo andare questo vantaggio sarebbe stato da tre a quattro volte superiore al vantaggio degli esportatori francesi di semolino e non avrebbe quindi potuto essere compensato dal prezzo più alto praticato sul mercato francese.
paragrafo 14
In effetti, il vantaggio di prezzo dei mulini francesi non avrebbe, secondo la Commissione, in nessun caso, potuto superare i 30 DM per tonnellata, e sarebbe stato in media di 15-20 DM/tonnellata. In ogni modo, questo vantaggio non è determinante. Se la Corte fosse di parere diverso, sarebbe necessaria un'analisi accurata dei costi al fine di accertare se vi sia stata o meno violazione grave del principio d'uguaglianza.
paragrafo 15
Quanto poi ai mulini italiani, la Commissione nega che questi abbiano rappresentato anche soltanto un pericolo potenziale per i mulini tedeschi, a causa delle spese di trasporto e delle spese di distribuzione relativamente elevate e sostiene che in ogni caso sul mercato italiano una parte non trascurabile del prodotto messo in commercio è frumento duro proveniente da paesi terzi, in concorrenza con il prodotto nazionale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Repliche del Consiglio e della Commissione › In fatto › Sul diritto al risarcimento per un intervento della autorità equivalente ad un'espropriazione

paragrafo 1
La domanda di risarcimento basata sulla nozione d'espropriazione, secondo i convenuti non è fondata.
paragrafo 2
In primo luogo, è discutibile che la teoria del risarcimento a causa d'un intervento illegittimo contro la proprietà privata assimilabile ad un'espropriazione, faccia parte dei «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri» di cui all' art. 215. I convenuti si richiamano su questo punto alle conclusioni dell'avvocato generale Gand nelle cause riunite 5, 7 e 13 — 24-66 (Kampffmeyer, Racc. 1967, pag. 314) da cui emerge che non esiste, in questo campo, alcun principio comune ai diritti degli Stati membri.
paragrafo 3
Se si dovesse accettare la tesi delle ricorrenti, ne scaturirebbe che la responsabilità della Comunità di cui all'art. 215, secondo comma, troverebbe un duplice fondamento giuridico, mentre la Corte deve attenersi ad un unico fondamento della responsabilità della Comunità. Emerge d'altronde dalla sentenza Kampffmeyer che la Corte non considera possibile applicare questa teoria giuridica tedesca in materia di responsabilità. Una tale responsabilità scaturisce dalla tutela costituzionale della proprietà privata e non può, secondo una costante giurisprudenza della Corte, essere invocata contro gli atti delle istituzioni comunitarie.
paragrafo 4
Non si tratta neppure d'un diritto fondamentale della persona, rientrante fra i principi generali della legislazione comunitaria di cui la Corte deve garantire il rispetto.
paragrafo 5
Secondo i convenuti, né in fatto né in diritto i particolari della fattispecie consentirebbero di applicare la teoria in questione, anche nell'inconcessa ipotesi che tale teoria venisse accolta. Il risarcimento spetta solo se l'intervento, ove fosse legittimo, costituirebbe un'espropriazione sia per il suo oggetto, sia per i suoi effetti. Però non basta invocare la semplice diminuzione delle possibilità d'approvvigionamento, del volume della produzione e delle vendite, in quanto è necessaria una lesione alla sostanza dell' impresa. L'ubicazione, quindi, in primo luogo le condizioni di approvvigionamento di materie prime per una impresa, non sono elementi necessari al suo funzionamento, tutelabili contro un intervento assimilabile ad un'espropriazione. In questo senso si è pronunziato il Bundesgerichtshof con sentenza 31 gennaio 1966 (BGHZ, Bd. 45, pag. 87).
paragrafo 6
I convenuti concludono osservando che la teoria invocata è estranea ai principi che sono a fondamento del mercato comune, il cui buon funzionamento implica giustamente che le industrie si installino nel luogo più adeguato, e che il sistema comunitario non prevede alcuna forma di indennizzo per le difficoltà di adattamento cui vanno soggette le imprese per naturale effetto delle leggi economiche.
paragrafo 7
Infine, la Commissione sostiene che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare il carattere diretto dell'intervento nel funzionamento delle loro imprese, il che in Germania, è considerato come conditio sine qua non per applicare la teoria dell' intervento equivalente ad un'espropriazione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Repliche del Consiglio e della Commissione › In fatto › Sul quantum del danno

paragrafo 1
La Commissione nega che vi sia nel diritto internazionale, nel diritto internazionale privato, o anche nel diritto commerciale internazionale, una norma od una consuetudine che permetta una stima del danno in abstracto. Essa chiede, in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte sancisse la responsabilità delle istituzioni, che decisione relativa al danno sia riservata con sentenza interlocutoria.
paragrafo 2
Preso atto della relazione d'udienza riferita nelle pagine precedenti, si è passati alla fase orale.
paragrafo 3
Le parti hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 19 e 20 giugno 1973.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 settembre 1973.

SENTENZA › In diritto

punto 1
I ricorsi hanno lo stesso oggetto e possono quindi essere riuniti per la pronunzia della sentenza.
punto 2
I ricorsi mirano, stando ai termini degli atti introduttivi, alla condanna in solido del Consiglio e della Commissione, e — stando ai termini della replica — alla condanna della Comunità al versamento di una somma di 9487281 DM, maggiorata degli interessi, a titolo di risarcimento del danno, subito dalle ricorrenti durante la stagione cerealicola 1971/72, a causa del modo irrazionale ed illegittimo in cui è stata disciplinata l'organizzazione comune del mercato dei cereali per quanto riguarda il grano duro. La censura è rivolta in particolare contro i regolamenti del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120/67 (GU 19 giugno 1967, n. L 117, pag. 2269) relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, 25 maggio 1971, n. 1054 (GU 27 maggio 1971, n. L 115/8) 28 maggio 1971, n. 1120 (GU 31 maggio 1971, n. L 118/3) e 12 luglio 1971, n. 1530 (GU 20 luglio 1971, n. L 162/16) con cui sono stati fissati, per la stagione cerealicola 1971/72, il prezzo indicativo del grano duro in 127,50 u.c., il prezzo d'entrata in 125,25 u.c., il prezzo d'intervento di base in 119,85 u.c., il prezzo d'intervento derivato unico in 112,44 u.c. ed il prezzo minimo garantito in 147,90 u.c.
punto 3
Secondo le ricorrenti, il sistema d'aiuti alla produzione comunitaria del grano duro, per quanto riguarda la Francia e l'Italia, a norma di questi regolamenti avrebbe consentito ai mulini francesi ed italiani di procurarsi il grano duro nazionale al prezzo d'intervento (112,44 u.c.) o ad un prezzo non molto diverso, mentre i mulini tedeschi sarebbero stati costretti ad acquistare grano duro, importato dai paesi terzi, al prezzo d'entrata (125,25 u.c.). A mente dell' art. 10 del regolamento n. 120/67, l'aiuto concesso ai produttori di grano duro corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo garantito (147,90 u.c.) ed il prezzo d'intervento vigente nel «centro di commercializzazione della zona più eccedentaria», nella fattispecie il prezzo di intervento derivato unico, cioè 112,44 u.c. Questa disposizione, posta in relazione con la struttura del mercato del grano duro in Francia, si sarebbe, secondo le ricorrenti, risolta in un vantaggio artificiale per le industrie molitorie francesi sotto il profilo delle spese di produzione, il che avrebbe provocato sul mercato tedesco del semolino di grano duro distorsioni concorrenziali a danno dei mulini tedeschi.
punto 4
Le ricorrenti fondano, in via principale, il loro diritto al risarcimento sulla censura, ch'essa muovono alle istituzioni comunitarie, d'aver mal disciplinato l'aiuto alla produzione di grano duro, in particolare fissando un prezzo d'intervento troppo basso per il grano duro nazionale o un prezzo d'entrata troppo alto per il grano duro importato, perlomeno per le importazioni nei paesi membri diversi dalla Francia e dall'Italia. Se il prezzo d'intervento fosse stato fissato ad un livello superiore, i produttori francesi di grano duro avrebbero nondimeno avuto la certezza di ricavare il prezzo minimo loro garantito dal sistema d'aiuti (147,90 u.c.), ma i mulini francesi avrebbero pagato la materia prima ad un prezzo molto più vicino a quello pagato dai loro concorrenti, obbligati a rifornirsi nei paesi terzi. Non volendo adottare un provvedimento in questo senso, la presunta discriminazione si sarebbe potuta evitare riducendo il prezzo d'entrata in maniera da consentire ai mulini, per i quali il mercato del grano duro francese ed italiano era praticamente inaccessibile, d'acquistare la materia prima ad un prezzo non molto diverso da quello pagato dai loro concorrenti che potevano fruire, almeno indirettamente, dei provvedimenti di aiuto.
punto 5
Nella replica, le ricorrenti si sono inoltre appellate in subordine al principio secondo cui ogni intervento della pubblica autorità assimilabile ad un'espropriazione, darebbe diritto al risarcimento.

SENTENZA › In diritto › I — Sulla ricevibilità del ricorso in quanto diretto in solido contro il Consiglio e la Commissione

punto 6
Secondo i convenuti, il ricorso è irricevibile in quanto esso mira alla condanna in solido del Consiglio e della Commissione, mentre a mente dell'art. 215 è la Comunità che deve risarcire i danni causati dai suoi organi. Secondo il Consiglio, in questi casi per la Comunità deve rispondere la istituzione che ha emanato l'atto impugnato. Secondo la Commissione, invece, per analogia con l'art. 211 del trattato, la capacità passiva di stare in giudizio per la Comunità è limitata alla Commissione, indipendentemente dalla istituzione materialmente responsabile dell'illecito.
punto 7
L'art. 211 del trattato riguarda la capacità giuridica e d'agire nonché la rappresentanza della Comunità nell'ambito degli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri. Vista la difformità delle varie discipline nazionali, è apparso opportuno stabilire un parametro valido in ogni caso. La buona amministrazione della giustizia, per contro, richiede che, qualora la Comunità venga chiamata a rispondere di un atto di uno dei suoi organi, debba essere convenuta in giudizio la istituzione (o le istituzioni) responsabile(i) dell'atto impugnato.
punto 8
Le ricorrenti hanno sostenuto che dell'atto dannoso erano responsabili sia la Commissione che il Consiglio, la prima per aver proposto, il secondo per aver adottato i provvedimenti controversi. Il ricorso poteva quindi legalmente venir proposto contro la Comunità, citando in giudizio queste due istituzioni. La richiesta di una condanna in solido delle due istituzioni, mentre non si chiede espressamente la condanna della Comunità, non costituisce elemento nocivo al principio del contraddittorio, e perciò, come tale, non implica l'irricevibilità del ricorso.
punto 9
Il ricorso è quindi ricevibile.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito

punto 10
Trattandosi di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica, a norma dell'art. 215, 2o comma, del trattato la Comunità risponde di un eventuale danno arrecato ai singoli solo in caso di violazione grave d'una norma superiore intesa a tutelare i singoli.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › 1. Sulla violazione dell'art. 39, n. 1, lettera c)

punto 11
Le ricorrenti fanno carico alle istituzioni convenute di aver violato l'art. 39, 1o comma, lettera c), in virtù del quale fra le altre finalità della politica agricola comune vi è quella di stabilizzare i mercati.
punto 12
Queste istituzioni, instaurando un sistema d'aiuti diretto a favorire la produzione del grano duro nella Comunità perseguivano diversi obiettivi contemplati all'art. 39, in particolare garantire gli approvvigionamenti nel mercato comune, stabilizzare i mercati, favorendo la coltura del grano duro deficitaria in relazione a quella, in eccedenza, del grano tenero. La nozione di stabilizzazione dei mercati non significa che debbano in ogni caso esser fatte salve le posizioni costituitesi nella precedente situazione di mercato. Emerge d'altronde dagli atti processuali che la produzione di grano duro, che fino al 1966 aveva unicamente importanza economica locale, al momento della promozione del ricorso poteva soddisfare più dell'80 % del fabbisogno comunitario. Un tale impulso alla produzione comporta normalmente nuove correnti negli scambi tra gli Stati membri.
punto 13
Dovendo perseguire gli obiettivi di cui all'art. 39, si è preferito in qualche caso sacrificare la conservazione delle situazioni preesistenti, ma ciò non costituisce violazione del n. 1, lettera c) dello stesso articolo.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › 2. Sulla violazione dell'art. 40, n. 3, 2o comma del trattato e del principio di proporzionalità

punto 14
Le ricorrenti fanno carico ai convenuti di aver violato il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità di cui all'articolo 40, n. 3 del trattato, in quanto non hanno usato la dovuta diligenza affinché il sistema di aiuti alla produzione del grano duro andasse di pari passo con l'adozione di provvedimenti che garantissero alle industrie molitorie degli Stati membri non produttori di questa varietà, la possibilità di acquistare il grano duro importato dai paesi terzi ad un prezzo non molto dissimile da quello pagato dai loro concorrenti francesi ed italiani.
punto 15
I convenuti non negano che il sistema di aiuti criticato abbia procurato ai mulini francesi un vantaggio quanto ai costi di produzione del semolino, ma sostengono che questo vantaggio non è stato superiore ai 30 DM la tonnellata, mentre, secondo le ricorrenti, esso oscillerebbe tra i 38 e i 58 DM per tonnellata. Secondo queste ultime, il vantaggio conseguirebbe, per lo meno in buona parte, dalla differenza eccezionalmente notevole, rispetto ai prezzi degli altri cereali, tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento derivato unico per il grano duro.
punto 16
Pur se il legislatore, stando alle dichiarazioni orali dei convenuti, aveva motivo di ritenere che i prezzi che avrebbero praticato i produttori francesi sarebbero stati superiori, nonostante gli aiuti, al prezzo d'intervento, in realtà così non è stato giacché i mulini hanno pagato prezzi corrispondenti all' incirca a quello d'intervento. La situazione tuttavia, pareva stimolare i produttori a praticare prezzi superiori, poiché l'aiuto concesso in aggiunta al ricavo non aveva la funzione di far loro incassare un prezzo minimo garantito, ma era stato stabilito, una tantum, in 35,46 u.c. per la stagione 1971/72 (differenza tra il prezzo d'intervento ed il prezzo minimo garantito) qualunque fosse il prezzo di mercato che essi avessero incassato dalle industrie molitorie. I prezzi favorevoli praticati alle industrie molitorie pare siano quindi conseguenza dell'isolamento del mercato francese del grano duro ed in particolare dei vincoli particolarmente stretti, su questo mercato, tra mugnai e produttori agricoli. Le ricorrenti non pare abbiano avuto il fermo proposito di por termine a questa situazione penetrando nel mercato francese, anzi danno l'impressione di essersi limitate a sperare in un prezzo fissato dalla Comunità, onde compensare lo svantaggio. A loro giudizio, inoltre, anche in caso di sblocco della situazione, i mulini francesi sarebbero sempre stati avvantaggiati a causa della loro ubicazione più favorevole, in prossimità dei centri di produzione.
punto 17
Questa circostanza non costituirebbe, di per sé stessa, una discriminazione vietata, ma sarebbe il semplice effetto della ubicazione più vantaggiosa delle imprese francesi, elemento non incompatibile con le norme del trattato. È però evidente che la disparità dei prezzi tra il mercato tedesco e quello francese del grano duro non è proporzionata a questo vantaggio, che si concreta nella differenza dei prezzi di trasporto, del semolino e del grano duro, tra la zona di Parigi e le piazze tedesche. Benché questa disparità di prezzo non sia stata provocata direttamente dal regolamento n. 120/67, è innegabile che le disposizioni d'attuazione di questo regolamento, non tenendo conto della particolare situazione del mercato francese, ne hanno agevolato la persistenza.
punto 18
È quindi opportuno esaminare se, così stando le cose, il Consiglio non avrebbe dovuto intervenire con provvedimenti — anche se. soltanto provvisori — che garantissero la parità delle condizioni di concorrenza tra i mulini dei diversi Stati membri. Secondo le ricorrenti, gli obiettivi che si pensava di poter perseguire con il sistema di aiuti avrebbero potuto essere raggiunti senza provocare a loro danno la «distorsione della concorrenza» di cui si dolgono, ad esempio sarebbe stato sufficiente ridurre il prezzo d'entrata del grano duro. La violazione del principio di proporzionalità consisterebbe nell'aver fissato un prezzo d'entrata troppo alto, che va oltre l'intrinseca funzione di protezione del mercato comunitario, e ciò in contrasto con l'art. 40, n. 3, del trattato, a norma del quale l'organizzazione comune può implicare tutte le misure «necessarie» al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39, ma «deve limitarsi» a perseguire questi obiettivi. La protezione ammissibile non richiedeva un prezzo d'entrata di 125,25 u.c.
punto 19
Vi è una relazione tra i costi di produzione del grano duro e del grano tenero, cioè in genere, il costo di produzione del primo è superiore di circa il 20 % a quello del secondo. Onde evitare che nel mercato di questi cereali si creino interferenze non auspicabili, si deve tener conto di questa relazione allorché si rissano i rispettivi prezzi d'entrata. Questi prezzi fissati per la stagione 1971/72, rispettivamente a 125,25 u.c. per il grano duro ed a 107,25 u.c. per il grano tenero, rispondono a queste esigenze. D'altronde la protezione accordata al grano duro comunitario, che si concreta in una differenza di 12,81 u.c., tra il prezzo d'intervento derivato unico ed il prezzo d'entrata, era persino inferiore alla protezione accordata al grano tenero, per il quale la differenza era di 14,01 u.c. e non di 6,53 u.c., come sostengono le ricorrenti. In effetti per commisurare l'entità delle rispettive protezioni di cui godono questi due cereali, bisogna ricorrere allo stesso parametro, cioè al prezzo d'entrata ed al prezzo d'intervento derivato e non, come hanno fatto le ricorrenti, usare una volta il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento di base e, la volta seguente, il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento derivato.
punto 20
Ciò premesso, non risulta che nella sua valutazione dell'entità del prezzo d'entrata, il Consiglio sia andato oltre i limiti del necessario per la realizzazione degli obiettivi contemplati dal sistema d'aiuti al grano duro.
punto 21
Secondo le ricorrenti, le istituzioni comunitarie, se non volevano ridurre il prezzo d'entrata, avrebbero potuto comunque fissare un prezzo d'entrata più basso per gli Stati membri non produttori, senza variare quello fissato per i due Stati membri produttori, la Francia e l'Italia.
punto 22
Una siffatta differenziazione non soltanto sarebbe incompatibile con la realizzazione di un mercato unico previsto dal regolamento 13 giugno 1967 n. 120, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma potrebbe rimettere in forse il principio della libera circolazione delle merci.
punto 23
Si deve anche considerare se gli obiettivi contemplati dal sistema d'aiuti alla produzione di grano duro non avrebbero dovuto essere realizzati salvaguardando la parità delle condizioni di concorrenza tra i mulini tedeschi e francesi, mediante fissazione d'un prezzo d'intervento più elevato.
punto 24
Siffatto metodo poteva venir considerato pericoloso per l'obiettivo dell'aiuto alla produzione comunitaria di grano duro. Anzitutto vi era il rischio che, specie nelle zone di consumo lontane dai centri di produzione, esso provocasse una sostituzione del grano duro comunitario con grano tenero, della Comunità od importato. In effetti, nel sistema vigente, il prezzo d'entrata del grano tenero (107,25 u.c.) era già inferiore al prezzo d'intervento per il grano duro comunitario (112,44 u.c.). Quindi, aumentando ulteriormente il prezzo d'intervento, si rischiava di incentivare la propensione a sostituire col grano tenero il grano duro comunitario.
punto 25
È stato suggerito che, se anche il prezzo d'intervento non poteva essere aumentato per l'intera Comunità, si sarebbe potuto porre rimedio agli asseriti inconvenienti aumentando il prezzo d'intervento, limitatamente alla piazza di Rouen.
punto 26
In effetti, su questa piazza, il prezzo d'intervento nel 1970/71 era sensibilmente superiore (117,50 u.c.) a quello del 1971/72 (112,44 u.c.), in modo che il divario tra il prezzo d'entrata (123,13 u.c. nel 1970/71 e 125,25 u.c. nel 1971/72) ed il prezzo d'intervento è stato portato da un anno all'altro da 5,63 u.c. a 12,81 u.c. Secondo le ricorrenti ne risulterebbe che la protezione accordata ai produttori comunitari per la stagione 1971/72 era superiore al necessario.
punto 27
La diminuzione del prezzo d'intervento sulle piazze secondarie è dovuta al fatto che l'art. 4 del regolamento del Consiglio 12 luglio 1971, n. 1528 (GU 20. 7. 1971, n. L 162, pag. 1) ha sostituito un sistema di prezzi d'intervento derivato unico al sistema dei prezzi di intervento derivati multipli. Secondo il sesto considerando di questo regolamento, il Consiglio ha inteso prorogare anche alla stagione 1971/72, l'esercizio delle facoltà — di cui si era avvalso fino ad allora — conferitegli dall'art. 32 del regolamento n. 120/67, relativamente alla istituzione di un prezzo d'intervento derivato unico. Poiché il prezzo d'intervento derivato unico era stato istituito in considerazione della scarsità della produzione di grano duro, era logico ricorrere, come prevede l'art. 32 del regolamento n. 120/67, al prezzo d'intervento derivato minimo, cioè quello della zona «più eccedentaria», adottandolo come prezzo d'intervento derivato unico.
punto 28
Pur se il Consiglio non ha ovviato agli inconvenienti da cui i mulini tedeschi possono essere stati indirettamente danneggiati per il fatto che le ditte francesi loro concorrenti erano forse avvantaggiate dal sistema posto in vigore, questa carenza non è tale da viziare di illegittimità le norme in questione. In effetti, al momento dell'adozione della disciplina, il Consiglio — viste le circostanze del caso specifico — non era tenuto ad assodare se una situazione così particolare potesse sconsigliare l'adozione di norme che in circostanze normali avrebbero costituito una disciplina adeguata.
punto 29
Nella replica ed in subordine, le ricorrenti hanno invocato un principio secondo cui andrebbe risarcito il danno causato da un intervento illegittimo dell'autorità pubblica, assimilabile ad un'espropriazione.
punto 30
Senza assodare se tale responsabilità sia contemplata dall'art. 215, sarà sufficiente rilevare che, non risultando viziati da illegittimità gli interventi criticati, il mezzo dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › 2. Sulla violazione dell'art. 40, n. 3, 2o comma del trattato e del principio di proporzionalità › Sulle spese

punto 31
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo delle Comunità economiche europee, in ispecie gli artt. 39, 40, 178,211 e 215, visti i regolamenti del Consiglio del 13 giugno 1967 n. 120, del 25 maggio 1971 n. 1054, del 28 maggio 1971 n. 1120, del 12 luglio 1971 n. 1528 e del 12 luglio 1971 n. 1530, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità economiche europee, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 69, LA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o I ricorsi sono respinti. 2o Le ricorrenti sono condannate alle spese del giudizio.

Firme

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 novembre 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze