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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28138 del 31/10/2019 (Rv. 655823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore sull’esistenza del giudicato - Rilevanza ai fini della revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)