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Sez. 1, Sentenza n. 1873 del 01/02/2016 (Rv. 638476 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto camerale che autorizza la revoca del "trustee" - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638476-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

Il decreto, reso dal tribunale in sede di reclamo, che, in forza di una specifica clausola dell'atto istitutivo di un "trust", autorizza il "protector" a revocare il "trustee" nominandone un altro, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che, in quanto modificabile e revocabile in ogni tempo, non è idoneo ad incidere in via definitiva su un diritto soggettivo ed è, quindi, privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale. Né tale conclusione viene meno allorché il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali il mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di prime cure, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 364, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)