Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 79 del 1995
Massime (2)
Massima n. 21933
- Reati tributari
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Adeguamento, con decreto legislativo, delle disposizioni vigenti
- Prevista estinzione del reato a seguito di definizione in via amministrativa
- Condizioni
- Pagamento, da parte del denunciato, di una somma determinata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di stato
- Conseguente possibile provvedimento di confisca
- Asserita violazione di principi e criteri della legge di delega
- Esclusione
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 375 del 1990, che, riguardo ai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena della multa ed accertati fuori degli spazi doganali, consentono, previo pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, di dichiararne l'estinzione, con conseguente possibilità di confisca, con provvedimento dello stesso Ispettorato compartimentale, della merce sequestrata, non sono viziate da eccesso di delega. La legge delega n. 349 del 1989, nel conferire al Governo il potere di adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e di contrabbando, prevede infatti che la competenza, già spettante alla Direzione delle dogane, relativa alla definizione in via amministrativa e alla gestione dei contesti per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sia affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato (art. 4) cosicché l'innovazione apportata in tal senso dal decreto legislativo, senza alcuna modifica, peraltro, della disciplina sostanziale e procedurale prevista dagli artt. 326, 327 e 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) rientra nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost. - in relazione alla legge 10 ottobre 1989, n. 349 - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375). red.: S. P.
Norme impugnate
Parametri
- art. 77, comma 1, Cost.
- legge 10 ottobre 1989, n. 349
Massima n. 21934
- Reati tributari
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Adeguamento delle disposizioni vigenti
- Prevista estinzione del reato a seguito di definizione in via amministrativa
- Condizioni
- Pagamento, da parte del denunciato, di una somma determinata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di stato
- Possibilità, anche in tal caso, di confisca della merce sequestrata
- Asserita violazione del principio della attribuzione della funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria e del divieto di istituzione di giudici speciali
- Questione sollevata su inesatto presupposto interpretativo
- Non fondatezza.
Leggi la massima
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 375 del 1990, che, riguardo ai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibili con la sola multa ed accertati fuori degli spazi doganali, consentono, previo pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, di dichiararne l'estinzione, senza che risulti impedita la confisca, con provvedimento dello stesso Ispettorato compartimentale, della merce sequestrata, non sono in contrasto con i principi, sanciti dall'art. 102 Cost., dell'attribuzione della funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria e del divieto di istituzione di giudici speciali. Secondo le norme impugnate - se rettamente interpretate - infatti, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che ammette e definisce la conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con una pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che sia la formula usata, l'avvenuta definizione della procedura. A seguito della quale, anche se il procedimento penale non può aver corso, l'autorità giudiziaria, non vincolata alle valutazioni amministrative, può sempre giudicare se la conciliazione amministrativa era ammissibile, rientrando nei casi previsti dalla legge, e la relativa procedura sia stata correttamente conclusa, e non è dunque privata né del potere di accertare l'estinzione del reato né di quello di emanare, conseguentemente, il decreto di archiviazione. Quanto poi alla confisca - che l'autorità amministrativa può disporre a seguito della conciliazione - anch'essa muove su un piano diverso da quello giudiziario e si atteggia ad istituto di carattere amministrativo, che non invade le competenze giurisdizionali per l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375). - Sulla legittimità, in sé, dell'istituto della conciliazione amministrativa, in un sistema che non esclude l'esistenza di condizioni per il promovimento e la prosecuzione dell'azione penale, v. S. n. 104/1974. red.: S.P.
Norme impugnate
Parametri
- art. 102, comma 1, Cost.
- art. 102, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Amalia Iorio e Antonella Capannari, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Amalia Iorio e Antonella Capannari, denunciate per il reato di contrabbando (art. 282, lettera f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), in riferimento agli articoli 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione.
Le due disposizioni si riferiscono al delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibile con la sola pena della multa ed accertato fuori dagli spazi doganali. L'art. 1 prevede che l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato possa consentire che chi è stato denunciato paghi, oltre che il tributo dovuto, una somma da due a dieci volte il tributo stesso, determinata dall'Amministrazione; il pagamento estingue il reato, ma non impedisce l'applicazione della confisca dei tabacchi. L'art. 2 disciplina l'invio dei processi verbali ed i termini della procedura.
Il giudice per le indagini preliminari ritiene che questa regolamentazione attribuisca una funzione giurisdizionale all'autorità amministrativa, che avrebbe il potere esclusivo di accertare e dichiarare l'estinzione del reato e di confiscare la merce sequestrata.
Le norme denunciate, emanate in forza della delega concessa al Governo con la legge 10 ottobre 1989, n. 349, eccederebbero i limiti della delega, che prevedeva fosse attribuita all'Amministrazione dei monopoli la definizione in via amministrativa e la "gestione dei contesti" relativi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 1, secondo comma, e 4), ma non consentiva il conferimento di funzioni giurisdizionali all'Amministrazione.
Ad avviso del giudice rimettente l'autorità giudiziaria sarebbe stata privata delle sue funzioni, attribuite ad un organo della pubblica amministrazione e da questo esercitate mediante atti tipici e caratteristici della giurisdizione, quali la dichiarazione di estinzione del reato e l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca. La sottrazione alla magistratura ordinaria della funzione giurisdizionale e l'istituzione di un giudice speciale per questa categoria di reati contrasterebbero con l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione.
punto 2
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel processo principale è motivata considerando che l'applicazione delle norme denunciate non consentirebbe al giudice di emanare il decreto di archiviazione per estinzione del reato, in accoglimento delle richieste formulate dal pubblico ministero.
Considerato in diritto
punto 1
La questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, che adegua le disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri. Le due disposizioni consentono di estinguere i delitti di contrabbando, punibili con la sola pena della multa, mediante il pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato (art. 1); disciplinano inoltre le modalità della definizione in via amministrativa e di inoltro dei processi verbali (art. 2).
Il giudice rimettente ritiene che queste norme attribuiscano alla pubblica amministrazione funzioni giurisdizionali. Il decreto legislativo che le contiene eccederebbe i principi e criteri direttivi fissati dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, che ha attribuito al Governo, in base all'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa e violerebbe l'art. 77, primo comma, della Costituzione. Le stesse norme sarebbero in contrasto con l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, perché sottrarrebbero alla magistratura ordinaria ogni potere di accertamento, attribuendo all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato la funzione di dichiarare l'estinzione del reato di contrabbando ed il potere di disporre una misura di sicurezza patrimoniale, quale la confisca.
punto 2
La questione, in riferimento all'eccesso di delega, non è fondata.
La legge n. 349 del 1989 ha conferito al Governo il potere di adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione delle dogane ed in materia di contrabbando, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, che sia affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei contesti per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 4).
Il decreto legislativo n. 375 del 1990 si è attenuto a tale criterio. Esso ha modificato, rispetto alla disciplina preesistente, la determinazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria competenti alla definizione amministrativa dei reati di contrabbando accertati al di fuori degli spazi doganali. La competenza è stata sottratta alla direzione delle dogane ed attribuita all'Ispettorato dei monopoli, senza modificare disciplina sostanziale e procedura previste dagli artt. 326, 327 e 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
L'innovazione apportata dal decreto legislativo n. 375 del 1990 rientra, quindi, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della delega.
punto 3
Neppure violati sono l'attribuzione della funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria ed il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione).
L'ordinanza di rimessione non contesta la legittimità in sé dell'istituto della conciliazione amministrativa, che si configura come tradizionalmente e largamente accolto nel nostro diritto (sentenza n. 104 del 1974), in un sistema che non esclude l'esistenza di condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione penale. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda la ritenuta attribuzione di funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa, che vi provvederebbe in base ad una competenza e con effetti che impedirebbero ogni valutazione e pronuncia da parte del giudice investito della cognizione del reato.
Questo presupposto interpretativo è inesatto. Il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, che ammette e definisce la conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con una pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che sia la formula usata, l'avvenuta definizione della procedura. Gli effetti del pagamento da parte del denunciato della somma legittimamente determinata dall'autorità amministrativa consistono, per legge, nella estinzione del reato di contrabbando. A seguito della definizione in via amministrativa il procedimento penale non può avere corso e deve essere archiviato. Ma l'autorità giudiziaria non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo sempre giudicare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei casi consentiti dalla legge, e la relativa procedura sia stata correttamente conclusa. Il giudice non è dunque privato del potere di accertare l'estinzione del reato.
Quanto alla confisca, che l'autorità amministrativa dispone a seguito della conciliazione, essa muove su di in piano diverso da quello giudiziario e si atteggia ad istituto di carattere amministrativo, che non invade le competenze giurisdizionali per l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali nei casi previsti dalla legge.
Non è stato quindi sottratto al giudice rimettente il potere di emanare il decreto di archiviazione, richiesto dal pubblico ministero, sulla base dell'accertamento dell'avvenuta estinzione del reato a seguito della corretta applicazione della definizione in via amministrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento agli artt. 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze