diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 121 del 07/01/1984 (Rv. 432382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELLO ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEI PREDETTI CONTRATTI RITENUTA PER LA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELLO ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEI PREDETTI CONTRATTI RITENUTA PER LA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che la sussistenza dei requisiti anzidetti - e, in particolare, le caratteristiche dell'attività cantieristica e l'imprevedibilità delle commesse - va ritenuta (così come considerata dal legislatore) una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova; pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro (a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge) - i contratti di lavoro a tempo determinato non possono essere ritenuti nulli per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova che essi siano stati stipulati in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (Conf 4099/83, mass n 429054; (Conf 3223/83, mass n 428123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)