Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 34 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22147
- Pensioni
- Dirigenti dello stato
- Dd.ll. nn. 413 del 1989, 344 del 1990, e l. n. 216 del 1992 recanti miglioramenti economici per il personale in servizio
- Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre 1989
- Omessa previsione
- Preteso contrasto con gli artt. 3, 36, 38 Cost.
- Denuncia di interi testi normativi
- Genericità
- Questione già dichiarata inammissibile
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata inammissibile e, quindi, manifestamente inammissibile. - S. n. 178/1995, O. n. 494/1995. red.: A. Greco
Norme impugnate
- legge 23 gennaio 1991, n. 21
- d.l. 27 dicembre 1989, n. 413
- legge 28 febbraio 1990, n. 37
- d.l. 24 novembre 1990, n. 344
- legge 6 marzo 1992, n. 216
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 (recte: 6 marzo 1992, n. 216) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con ordinanze emesse:
1) il 14 luglio 1994 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - sul ricorso proposto da Amleto Mazzotti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 15 luglio 1994 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - sul ricorso proposto da Mario Cavarocchi contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Mario Cavarocchi e Maria Greco ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;
Ordinanza
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione Lombardia - con due ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse il 14 e il 15 luglio dell'anno 1994, ma pervenute alla Corte costituzionale il 19 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 (recte: 6 marzo 1992, n. 216) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989.
che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito il generale Mario Cavarocchi limitandosi ad allegare copia dell'ordinanza di rimessione iscritta al n. 492 del registro ordinanze del 1995 e riservandosi di presentare memoria;
che hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell'avv. Filippo de Iorio, Maria Greco ved. Babié ed altri;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
che in prossimità della camera di consiglio la difesa della parte costituita ha presentato memoria chiedendo che la questione fosse discussa in udienza in considerazione della sua essenziale importanza giuridica sociale e morale;
punto 2
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile l'intervento di Maria Greco vedova Babié ed altri, in quanto sprovvisti della qualità di parte nel giudizio a quo;
che questa Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 494 del 1995, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione prospettata dalla stessa autorità rimettente negli stessi termini e con ordinanze tutte emesse nello stesso arco temporale ma pervenute a questa Corte in tempi diversi;
che questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione, ha rilevato che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del sistema, in quanto si rende così impossibile l'identificazione delle disposizioni cui riferire la denuncia;
che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze