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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1988, causa 255/86

Decisione
decisa il 1988-02-04
ECLI
ECLI:EU:C:1988:63

Epigrafe

Sentenza della Corte 4 febbraio 1988 Nella causa 255/86, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig. ra Denise Sorasio, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sua ambasciata, 4, rue des Girondins, residence Champagne, convenuto, causa avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, adottando e mantenendo una normativa nazionale in materia di commercio degli ortofrutticoli in contrasto con le norme dell'organizzazione comune dei mercati in questo settore, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato che istituisce la Comunità economica europea, LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, C. Kakouris, R. Joliét e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: D. Louterman, amministratore vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 21 ottobre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 3 dicembre 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, adottando e mantenendo una normativa nazionale in materia di commercio degli ortofrutticoli in contrasto con le norme dell'organizzazione comune dei mercati in questo settore, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato e di dette disposizioni.
punto 2
Trattasi del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035 (GU L 118, pag. 1) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e segnatamente delle norme comuni di qualità definite nel regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 23 (GU 30, pag. 965), relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e nei regolamenti della Commissione 15 giugno 1962, n. 58, relativo alla determinazione di norme comuni di qualità per alcuni prodotti dell'allegato I B del regolamento n. 23/62 (GU 56, pag. 1606), 17 novembre 1964, n. 183, relativo alla determinazione delle norme comuni di qualità per gli asparagi ed i cetrioli (GU 192, pag. 3217), 27 luglio 1971, n. 1641, che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola (GU L 172, pag. 1), e 30 marzo 1983, n. 778, che stabilisce norme di qualità per i pomodori (GU L 86, pag. 14).
punto 3
Il regio decreto belga relativo al commercio di ortofrutticoli, adottato il 26 novembre 1982 ed entrato in vigore il 1o aprile 1983, comportava norme in aggiunta alla normativa comunitaria del settore. Con lettera 10 gennaio 1984, la Commissione invitava il governo belga a metterla al corrente delle sue osservazioni riguardo a talune norme del suddetto regio decreto che potevano trasgredire la normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli.
punto 4
Le autorità belghe rispondevano alla Commissione con lettera della Rappresentanza permanente del 20 marzo 1984, invocando essenzialmente l'utilità, per i programmi tecnici e amministrativi, delle norme del decreto, e l'assenza di carattere discriminatorio riguardo ai prodotti importati, pur ammettendo che talune di esse imponevano nuovi obblighi rispetto a quelli contenuti nella normativa comunitaria.
punto 5
Il 26 luglio 1984, la Commissione emetteva il parere motivato di cui all'art. 169, primo comma, del trattato CEE, insistendo sulle osservazioni riguardo all'inadempimento da parte del regno del Belgio degli obblighi derivanti dalla normativa nel settore degli ortofrutticoli e dall'art. 30 del trattato. Il regno del Belgio non si conformava al parere motivato, e perciò la Commissione inoltrava il presente ricorso.
punto 6
Il regio decreto belga 12 gennaio 1987, recante modifica del suddetto regio decreto 26 novembre 1982, abrogava tutti i requisiti supplementari controversi nella presente causa, salvo quello relativo alla menzione del peso minimo netto, del numero di unità o di quello dei mazzi su tutti gli involucri combinati per i prodotti nazionali. Di conseguenza, come espressamente ammesso dalla Commissione, la controversia non verte più su tale censura.
punto 7
Il solo punto controverso tra le parti è se il regno del Belgio fosse competente ad adottare questa normativa, la quale estende ad altri prodotti requisiti che la normativa comunitaria nel settore esige solo per le cipolle, i carciofi, il sedano a coste ed i cavoli cappucci e verzotti.
punto 8
Come la Corte ha ricordato a più riprese, e da ultimo nelle sentenze 26 giugno 1979 (causa 177/78, Pigs and Bacon Commission, Race. pag. 2161) e 7 febbraio 1984 (causa 237/83, Jongeneel Kaas, Race. pag. 483), quando, in forza dell'art. 40 del trattato, la Comunità ha emanato una normativa che istituisce l'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia.
punto 9
L'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli è disciplinata dal precitato regolamento del Consiglio n. 1035/72, il quale ha istituito un regime comunitario di norme di qualità cui i prodotti menzionati dal regolamento stesso devono soddisfare; norme di qualità sono del pari fissate, per taluni prodotti, nel regolamento del Consiglio n. 23/62 e nei precitati regolamenti della Commissione nn. 58/62, 183/64, 1641/71, 778/83. Come risulta dalla motivazione del regolamento n. 1035/72, detto regime persegue — con la fissazione di norme comuni di qualità — l'eliminazione dal mercato dei prodotti di qualità non soddisfacente, l'orientamento della produzione in modo da soddisfare le esigenze del consumatore e la facilitazione delle relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo parimenti a migliorare la redditività della produzione.
punto 10
Nelle sentenze 13 dicembre 1983 (causa 222/82, Apple and Pear, Race. pag. 4083) e 25 novembre 1986 (causa 218/85, Association comité économique agricole régional, Race. pag. 3513), la Corte ha già rilevato che tale regime di norme comuni di qualità ha carattere esauriente.
punto 11
Di conseguenza, il regno del Belgio non era competente a estendere ad altri prodotti le norme sull'imballaggio che la normativa comunitaria contempla solo per talune verdure, cioè cipolle, carciofi, sedano a coste e cavoli cappucci e verzotti. Anche se tali requisiti supplementari riguardano solo i prodotti nazionali, essi inficiano il carattere comune delle norme di qualità che vanno applicate in modo uniforme a tutti i prodotti all'interno della Comunità.
punto 12
Occorre pertanto rilevare che, adottando e mantenendo in vigore, all'art. 7, n. 3, del regio decreto 26 novembre 1982, relativo al commercio degli ortofrutticoli, così come modificato con regio decreto 12 gennaio 1987, disposizioni relative all'obbligo di apporre sugli involucri combinati dei prodotti coltivati in Belgio la menzione del peso netto minimo, del numero di unità o del numero dei mazzi, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato e del precitato regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e 4 aprile 1962, n. 23.

Sentenza › Sulle spese

punto 13
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del § 4 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.
punto 14
La Commissione, nel corso della fase scritta, ha ritirato diverse censure che erano state avanzate nel ricorso, in ragione del fatto che il regno del Belgio si è conformato a tale punto dopo la presentazione del ricorso.
punto 15
Ne risulta che la rinuncia parziale della Commissione è giustificata dal comportamento del regno del Belgio, il quale peraltro è rimasto soccombente per il resto del ricorso.
punto 16
Le spese vanno dunque poste a carico del regno del Belgio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Adottando e mantenendo in vigore, all'art. 7, n. 3, del regio decreto 26 novembre 1982, relativo al commercio degli ortofrutticoli, così come modificato con regio decreto 12 gennaio 1987, disposizioni relative all'obbligo di apporre sugli involucri combinati dei prodotti coltivati in Belgio la menzione del peso netto minimo, del numero di unità o del numero dei mazzi, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato e dei regolamenti del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e 4 aprile 1962, n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli. 2) Il regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme

Bosco Due Rodríguez Iglesias Koopmans Kakouris Joliét O'Higgins Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 febbraio 1988. P. Heim Il cancelliere A. J. Mackenzie Stuart Il presidente

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