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Approvazione del piano regolatore della citta' di Roma e delle norme per la sua attuazione

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgente necessita' di approvare il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche relative;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e affari di culto, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

1. Sono approvati, con le modificazioni ed esclusioni indicate nell'art. 2, il piano regolatore di Roma in data 28 ottobre 1930-IX, e le norme generali e le prescrizioni tecniche relative, esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in seduta 30 maggio 1931-IX e dal Consiglio delle antichita' e belle arti in seduta 1° maggio 1931-IX.

2. Un esemplare del piano costituito da 12 planimetrie ed uno delle norme, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2

1. Saranno escluse dal piano:

  1. a) la parte relativa alla sistemazione delle piazze Colonna e Montecitorio, salvi gli allargamenti previsti delle strade tra Montecitorio ed il Pantheon;

  2. b) la parte relativa alla sistemazione della zona di Castro Pretorio;

  3. c) la parte relativa alla sistemazione di via Principe di Piemonte.

2. Alla comunicazione tra via Arenula e il Pantheon sara' provveduto con l'allargamento della via di Torre Argentina anziche' con quello della via dei Cestari.

3. I nuovi progetti che il Governatorato predisporra' per la sistemazione delle suddette zone verranno approvati nei modi stabiliti dall'art. 20 del presente decreto.

Art. 3

1. Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati.

2. Il Governatorato provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone od opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco della proprieta' soggette ad espropriazione od a vincolo.

3. Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari saranno presi dal Governatorato preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

4. La sistemazione definitiva della stazione di Roma-Termini e' subordinata agli studi ulteriori, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e non dara' luogo all'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto, restando ferme al riguardo le disposizioni in vigore.

5. Frattanto l'Amministrazione predetta potra' prendere tutti i provvedimenti che le esigenze del traffico rendessero necessari nella attuale sede della stazione Termini.

6. I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

7. La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sara' effettuata per opera del Governatorato di Roma a mano a mano che se ne presenti l'opportunita'.La notifica individuale di cui all'art. 88 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene eseguito, con eccezione di bollo, dal messo governatoriale anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

8. La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

9. L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sara' data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere di una Commissione composta:

  1. 1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

  2. 2) di un consigliere di Stato designato dal Ministero dell'interno;

  3. 3) del direttore generale dell'Edilizia, viabilita' e porti o di un suo delegato;

  4. 4) del direttore generale della Sanita' o di un suo delegato;

  5. 5) del direttore generale delle Antichita' e belle arti o di un suo delegato e di un membro del Consiglio superiore delle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

  6. 6) di tre membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designati dal Ministro per i lavori pubblici;

  7. 7) di un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle comunicazioni;

  8. 8) di due rappresentanti del Governatorato di Roma;

  9. 9) di tre esperti: un ingegnere, un architetto ed un artista, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, ciascuno su terna proposta della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.456

10. Col provvedimento che approva il piano particolareggiato di ciascuna zona sara' deciso sulle osservazioni od opposizioni eventualmente presentate.

11. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere della Commissione di cui al presente articolo, il Governatore di Roma potra' essere autorizzato a modificare i piani particolareggiati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione, sempre che le varianti introdotte non modifichino il piano delle espropriazioni gia' approvato.7

Art. 4

1. L'indennita' di espropriazione di edifici o di aree per opere previste dal piano regolatore o ad esso connesse, sara' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del R. decreto 6 luglio 1931, n. 981, capitalizzato un tasso dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.

2. Qualora l'imponibile netto non risulti dai libri censuari o per esenzioni fiscali o perche' gli immobili da espropriare sono destinati alla industria, il Governatorato dovra' chiederne all'Ufficio catastale la determinazione alla data sopradetta, se trattasi di stabili costruiti antecedentemente, od a quello della licenza di abitabilita', se sorti posteriormente.

3. Tuttavia, se nel periodo di validita' del piano regolatore di massima, lo Stato addivenisse ad una generale revisione o modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sara' quello risultante alla data della avvenuta revisione.

4. Quando le aree di cui al 1° comma sono destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, l'indennita' di espropriazione dovra' ragguagliarsi al puro valore venale del terreno, considerate indipendentemente dalla sua edificabilita'.

5. La disposizione del comma precedente non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909, le quali, secondo il piano medesimo, non erano destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico.

6. L'indennita' di espropriazione di tali aree e' determinata secondo la disposizione della prima parte di questo articolo.

Art. 5

1. Nella determinazione del valore venale agli effetti del precedente articolo non dovra' essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano di massima o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Art. 6

1. Per la costruzione delle vie e piazze in aree non comprese nel piano regolatore del 1909, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie e piazze dovra' cedere gratuitamente al Governatorato il suolo corrispondente alla meta' della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprieta' e per una profondita' non superiore a metri 10.

2. L'obbligo della cessione gratuita, a termini della precedente disposizione, viene meno quando della restante area una parte maggiore della meta' venga alla sua volta espropriata.

Art. 7

1. Il Governatorato di Roma e' autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste dal piano regolatore edilizio e di ampliamento un contributo pari alla meta' dell'aumento effettivo di valore con detrazione del valore delle aree eventualmente cedute a norma dell'articolo precedente.
Tale contributo sara' pero' ridotto al 30 per cento dell'aumento effettivo di valore per le aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909.

2. La riscossione sara' fatta con le norme di cui al titolo secondo, capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. E' concessa ai contribuenti la facolta' di rinviare il pagamento del contributo di miglioria all'atto del trapasso di proprieta' in caso di vendita; ma il pagamento dovra' in ogni caso essere effettuato per intero e maggiorato dall'interesse legale, prima della scadenza del decennio.

4. Il Governatorato di Roma nei casi di cui al comma precedente e' autorizzato ad accendere ipoteca legale privilegiata con esenzione della tassa relativa.

5. E' fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di questo articolo.

Art. 8

1. Il Governatorato di Roma e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche da indicarsi nei piani particolareggiati anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare la finalita' dell'opera e a soddisfare le prevedibili esigenze future.

2. Prima di procedere alla espropriazione di dette zone, il Governatorato avvertira' i proprietari interessati che entro il termine all'uopo assegnato, a pena di decadenza, potranno dichiarare di assumere l'obbligo di addivenire essi stessi singolarmente, se proprietari dell'intera zona da sistemare, o riuniti in consorzio, alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta' secondo le condizioni finanziarie, le modalita' tecniche, le norme estetiche ed zie che il Governatorato stabilira' in relazione ai vincoli del piano ed alle prescrizioni del regolamento edilizio.

3. Questa procedura sara' rinnovata, qualora il Governatorato per qualsiasi motivo modifichi le condizioni e le norme suddette per la esecuzione dell'opera pubblica.

Art. 9

1. Con la stessa procedura di cui all'art. 3 e con le stesse modalita' e gli effetti dell'art. 8 il Governatorato e' autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate vie o piazze segua in conformita' di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente tutte le aree e gli edifici della zona.

Art. 10

1. Il Governatorato di Roma e' pure autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati approvati corrispondendo l'indennita' fissata con i criteri di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 del presente decreto.

2. Con decreto Reale, promosso dal Ministro per i lavori pubblici, il Governatorato di Roma sara' autorizzato a procedere alla espropriazione delle aree anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato, purche' tale approvazione avvenga entro i cinque anni successivi alla occupazione.

Art. 11

1. Approvato il piano particolareggiato esecutivo di una zona, il Governatorato pubblichera' l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.

2. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Governatorato, ordinera' il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncera' l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

3. In caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennita' dovra' essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza, da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi.

4. nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno ricorrere ad un Collegio funzionante presso la Corte di appello di Roma, presieduto da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato, designato dal primo presidente della Corte d'appello e composto di due funzionari tecnici statali nominati dal Ministro per i lavori pubblici.

5. Saranno nominati nello stesso modo un presidente e due funzionari tecnici supplenti, che surrogheranno i titolari in caso di assenza o di impedimento.

6. Il Collegio giudichera' sulla misura delle indennita' da corrispondersi; le sue decisioni sono inappellabili, ma contro di esse e' ammesso il ricorso per cassazione per incompetenza o per violazione della legge.

7. Nel caso di annullamento per violazione di legge la controversia sara' rinviata allo stesso Collegio, che dovra' conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto deciso.

Art. 12

1. Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 13

1. Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona e' subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Governatorato che potra' negarlo quando, a suo giudizio insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere piu' costosa la futura attuazione del piano.

2. Sia nella zona centrale come in quella di ampliamento non e' consentita alcuna costruzione se non quando sia stata costruita la rete stradale.

3. Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione e' applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14

1. E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori dei limiti del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso della autorita' governatoriale, che avra' facolta' di concederlo solo nel caso in cui il piano sottoposto non sia in contrasto coi criteri di massima da essa adottati per l'ulteriore sviluppo della citta', e solo quando l'impresa lottizzatrice assuma con serie garanzie l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognature, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Governatorato e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

2. Alle opere iniziate o compiute prima del permesso di lottizzazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 13.

3. Ai contravventori e' comminata l'ammenda fino a L. 10.000.