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Sez. 4, Sentenza n. 43367 del 29/09/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 226410 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Giudice di pace - Reato punito con pena alternativa - Sentenza di non luogo a procedere - Impugnazione - Legittimazione - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226410-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

In tema di reati di competenza del giudice di pace, avverso la sentenza, emessa da tale giudice, di non doversi procedere in ordine a un reato punito con pena alternativa è consentito - accanto al rimedio dell'appello, previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000 - anche il ricorso "per saltum" in Cassazione alla luce della generale applicabilità dell'art. 568 cod. proc. pen.; tale potere è peraltro riconosciuto sia al Procuratore della Repubblica sia al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, in virtù del fatto che l'uso generico del termine "pubblico ministero" deve essere inteso come comprensivo di entrambi gli uffici cui è riconosciuto il potere di impugnare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)