Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
Testo in vigore al
Art. 23
1. In casi di urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situali nelle condizioni di cui all'art 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonche' le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.
Capo II. Disposizioni penali e di polizia.
Art. 24
1. Il propretario o possessore di terreni vincolati, il quale non osservera' le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalita' della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalita' dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrera' nell'ammenda da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai pero' inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avra' l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.19
Art. 25
1. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovra', entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la sezione di Regia tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.
2. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sull'ordinanza del presidente del Comitato, sara' fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.
Art. 26
1. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorita', di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.
Art. 27
1. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avesero commesso il reato a proprio profitto.
Art. 28
1. Le infrazioni di cui egli articoli 24 e 26, commesse da chi non e' proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresi' con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esso previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sara' inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sara' inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.
2. La pena non sara' inferiore al sestuplo, so il danno avra' avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.
Art. 29
1. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sara' fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'autorita' giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.
2. Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.
Art. 30
1. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste piu' gravemente puniti, sara' inflitta la pena da esse minacciata, ma non potra' essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.
Art. 31
1. I delitti contro la proprieta' commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili di ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale e dai provvedimenti delle autorita', delle quali e' cenno nel secondo comma dell'art. 17.
Art. 32
1. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possesore e' tenuto a darne subito avviso alla autorita' forestale piu' vicina, in conformita' di quanto sara' ordinato dalle norme di polizia forestale, di cui all'art. 10.
Art. 33
1. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, e' punito a norma dell'art. 435 del Codice penale.
Art. 34
1. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal Codice penale.
Art. 35
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu come messa.1
2. Per tale conciliazione il contravventore dovra' pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della meta' del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art.
28.
3. Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovra' pagare per la prima volta la meta' di essa, per la seconda volta i tre quarti e per la terza volta l'intera pena.
Art. 36
1. La, domanda di conciliazione puo' esser fatta verbalmente o per iscritto all'ispettore forestale capo del ripartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.
2. L'ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potra' dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.
3. Devo termine non potra' superare i sessanta giorni.
4. Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata pei termini suddetti, l'ispettore trasmettera' il verbale di contravvenzione al pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.
Art. 37
1. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del Codice penale, non sara' ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.
2. Agli effetti delle disposizioni precedenti, sara' sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.
3. La conciliazione potra' aver luogo anche per i danni senza limite di valore.
Art. 38
1. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.
Titolo II. Sistemazione e rimboschimento di terreni montani.
Capo I. Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.
Art. 39
1. Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.
2. Tali opere si distinguono in due categorie:
3. 1ª Opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
2ª Altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
4. Le prime sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo Reale delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo Reale del Genio civile.
Art. 40
1. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7, lettera B) del testo unico, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuera' ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.
Art. 41
1. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.
Art. 42
1. Fra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilita', dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potra' continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.
Art. 43
1. Gli uffici del Genio civile e quelli d'Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.