Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 183 Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti
1. Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilita' a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.
2. La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.
3. Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.
4. Consegue l'idoneita' il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.
5. Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all'articolo 148.
Art. 184 Scrutinio a turno di anzianita'
1. Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.
2. Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato piu' anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non piu' di 75 magistrati. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.
3. Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianita' nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.
4. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179.
Art. 185 Norme applicabili allo scrutinio
1. Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.
2. Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore del Re Imperatore.
Art. 186 Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio
1. La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ..., deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.
2. Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'artigolo 167 e nel primo comma dell'art.
170.
Art. 187
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VIII. Degli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione.
Art. 188 Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati
1. Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
2. La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 189 Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione
1. Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Capo IX. Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.
Art. 190
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
Art. 191
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
Art. 192 Assegnazione delle sedi per tramutamento
1. L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta secondo le norme seguenti:
2. La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di servizio.
3. Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualita' della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181.
4. All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande.
La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianita'.
5. Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'articolo 148.
6. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
7. Se la vacanza e' stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.
Art. 193
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 194 Tramutamenti successivi
1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.142154155
Art. 195 Disposizioni speciali
1. Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.
Capo X. Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 196 Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
1. I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformita' delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella puo' essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
2. Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.
Art. 197
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
Art. 199 Servizio dei magistrati addetti al Ministero
1. Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio e', ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.
2. Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 200
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
Capo XI. Dell'anzianita' e delle aspettative.
Art. 201 Computo dell'anzianita'
1. L'anzianita' dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianita' e' determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
2. L'anzianita' degli uditori e' determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.
3. Resta salva la diversa decorrenza di anzianita' stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.
Art. 202 Sospensione ed interruzione del servizio
1. Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
4. Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.
Art. 203 Aspettative
1. Il magistrato in aspettativa e' posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.
2. I relativi posti sono dichiarati vacanti.
3. Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, e' confermato in aspettativa, ma questa non puo' eccedere il termine massimo consentito dalla legge.