Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali
Testo in vigore al
Art. 3
1. Lo spedizioniere doganale non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.
2. Il Consiglio dell'albo compartimentale deleghera', a turno fra gli iscritti, uno o piu' spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche' prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.
Titolo III. Albi professionali
Art. 4
1. Nelle sedi di Compartimento doganale e' istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
2. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali.
3. Esso e' formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.
Art. 5
1. L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A. al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 6
1. Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.
2. Un regolamento fissera' la misura delle quote e le modalita' per la gestione amministrativa.
Art. 7
1. L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.
Titolo IV. Disciplina della professione
Art. 8
1. Nella sede di ogni Compartimento doganale e' istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.
Art. 9
1. I Consigli compartimentali:
a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;
b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.
Art. 10
1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.
Art. 11
1. Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa.
2. Non e' consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.
3. Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.
Art. 12
1. Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, puo' adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:
a) il richiamo;
b) l'ammonizione;
c) la censura;
d) la sospensione temporanea dall'albo;
e) la cancellazione dall'albo;
f) la radiazione dall'albo.
La cancellazione dall'albo e' pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilita' di cui all'art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorita' giudiziaria passata in giudicato, nonche' nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali. La radiazione e' pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale. Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. Il Consiglio nazionale.
Art. 13
1. E' costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio e' composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali ed e' presieduto da un componente eletto tra i membri stessi.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.
4. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Art. 14
1. Il Consiglio nazionale:
a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra, i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso preposti a norma dell'art. 12;
d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali Sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali;
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.
Titolo V. Fondo previdenziale
Art. 15
1. E' costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi e' tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.
2. Il servizio di assistenza sanitaria e' prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali e' autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovra' essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.
Titolo VI. Disposizioni finali
Art. 16
1. Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero, delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA