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Sez. 3, Sentenza n. 12540 del 22/11/1991 (Rv. 474723 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Preventiva richiesta del danno all'assicuratore - Condizioni di proponibilità dell'azione - Accertamento d'ufficio - In Cassazione - Limiti - Giudicato implicito.
Stato
decisa il 1991-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474723-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni

L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore, ed al decorso di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità di essa azione, la cui sussistenza, da riferirsi al momento della introduzione della domanda, il Giudice del merito ha il potere-dovere di riscontrare anche d'ufficio, e pure nel giudizio di cassazione, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato - sia pure implicito - per la mancata impugnazione di una pronuncia sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)