Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 11 febbraio 1999, causa C-366/97
Epigrafe
Sentenza della Corte (Sesta Sezione)
11 febbraio 1999
Nel procedimento C-366/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale civile e penale di Firenze nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Massimo Romanelli,
Paolo Romanelli,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU L 386, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P. J. G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch, J. L. Murray, H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
per i signori Massimo e Paolo Romanelli, dall'avvocato Giovanni Flora, del foro di Firenze;
per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, «Gesandte» presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
per il governo finlandese, dall'ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Christina Tufvesson, consigliere giuridico, e Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Massimo e Paolo Romanelli nonché della Commissione all'udienza del 24 settembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 8 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre seguente, il Tribunale civile e penale di Firenze ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3 della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU L 386, pag. 1).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso contro i signori Massimo e Paolo Romanelli, in quanto rappresentanti legali della Romanelli Finanziaria SpA, per aver proceduto ad una illecita raccolta del risparmio tra il pubblico.
punto 3
L'art. 3 della direttiva 89/646 recita come segue:
«Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico
(...)».
punto 4
In Italia, la direttiva 89/646 è stata recepita con un decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, che attua la direttiva 89/646 e che costituisce il testo unico delle leggi emanate nel settore bancario e creditizio. L'art. 11, n. 2, di tale decreto vieta alle imprese diverse dalle banche di raccogliere il risparmio tra il pubblico, attività che viene definita al n. 1 della stessa disposizione come «l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma». L'art. 130 del decreto legislativo n. 385 qualifica inoltre come reato l'illecita raccolta del risparmio tra il pubblico.
punto 5
Nel 1994 e nel 1995, i signori Massimo e Paolo Romanelli hanno proceduto all'emissione di titoli fiduciari consistente nella vendita a terzi di un titolo di credito e nel suo contemporaneo riacquisto a un prezzo maggiorato degli interessi pattuiti e di warrant rappresentativi di un diritto di opzione per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla Romanelli Finanziaria SpA.
punto 6
Il Tribunale civile e penale di Firenze precisa che «i titoli fiduciari e i warrant su obbligazioni in questione (...) [non erano] strumenti finanziari rimborsabili per loro intrinseca natura, ma solo per pattuizione contrattuale».
punto 7
Dall'ordinanza di rinvio risulta che la nozione di raccolta del risparmio di cui al decreto legislativo n. 385 può essere interpretata in due modi: come indicante i soli strumenti finanziari comportanti, per la loro intrinseca natura, l'obbligo di rimborso, oppure come comprendente anche quegli strumenti finanziari in relazione ai quali il carattere di rimborsabilità discende da apposita pattuizione.
punto 8
Ritenendo che l'interpretazione da dare dipendesse da quella dell'art. 3 della direttiva 89/646, il Tribunale civile e penale di Firenze ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'espressione “fondi rimborsabili” contenuta nella direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 faccia riferimento ai soli strumenti finanziari che possiedono la caratteristica intrinseca della rimborsabilità, ovvero se tale espressione faccia riferimento anche agli strumenti finanziari i quali, pur non possedendo tale caratteristica intrinseca, siano oggetto di una pattuizione contrattuale del rimborso di quanto versato».
punto 9
Secondo gli imputati nel procedimento a quo, l'art. 3 della direttiva 89/646 si riferisce solo all'acquisizione di fondi intrinsecamente rimborsabili, ad esclusione delle attività aventi ad oggetto strumenti finanziari che non presentano tale caratteristica, anche nel caso in cui, per quanto riguarda questi ultimi, una «restituzione» sia prevista contrattualmente. Se la direttiva 89/646 e la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977, 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (GU L 322, pag. 30), sono dirette a tutelare il capitale di credito, come i certificati di deposito e le obbligazioni, esse non riguarderebbero il capitale di rischio, come le azioni di una società, che non è investito sulla base di una garanzia di rimborso, bensì allo scopo di produrre profitti di tipo speculativo.
punto 10
I governi belga, austriaco e finlandese, così come la Commissione, sostengono, invece, che uno degli obiettivi essenziali della direttiva 89/646, ossia la tutela del risparmio, può essere raggiunto solo se il suo art. 3 è interpretato nel senso che la nozione di «fondi rimborsabili» comprende ogni operazione che implichi un obbligo di rimborso, quali che siano le modalità. Dato che gli stabilimenti finanziari creano continuamente nuovi strumenti, ogni altra interpretazione di tale disposizione rischierebbe di compromettere l'effetto utile del divieto previsto che consiste nel garantire che solo i soggetti di diritto autorizzati possano procedere alle operazioni in questione presso il pubblico.
punto 11
Come già rilevato dalla Corte nella sentenza 9 luglio 1997, causa C-222/95, Parodi, (Racc. pag. I-3899, punto 22), il settore bancario costituisce un ambito particolarmente critico dal punto di vista della tutela dei consumatori. Questi ultimi devono infatti essere tutelati dai danni che potrebbero subire a causa di operazioni bancarie effettuate da banche che non rispettino i requisiti di solvibilità o i cui dirigenti non abbiano le necessarie qualità professionali o morali.
punto 12
Come emerge dalle direttive 77/780 e 89/646, la protezione del risparmio costituisce uno degli obiettivi dei lavori di coordinamento intrapresi in materia di enti creditizi.
punto 13
Secondo il quarto ‘considerando’della direttiva 77/780, tali lavori devono applicarsi a tutti gli enti creditizi. Il quinto ‘considerando’ aggiunge che è pertanto necessario che il loro campo di applicazione sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consista nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico, sia sotto forma di depositi che sotto altre forme quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili.
punto 14
Alla luce di tali considerazioni, l'art. 1, primo trattino, della direttiva 77/780 definisce l'ente creditizio come «un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto». La direttiva 89/646, la quale, a norma del suo art. 2, n. 1, è applicabile a tutti gli enti creditizi, rinvia anch'essa a tale definizione.
punto 15
Ne consegue che il divieto per le persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico, di cui all'art. 3 della direttiva 89/646, deve essere interpretato come applicabile agli strumenti finanziari la cui rimborsabilità deriva da una pattuizione contrattuale.
punto 16
Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 12 delle sue conclusioni, un'interpretazione più restrittiva, come quella difesa dagli imputati nel procedimento a quo, avrebbe come effetto di compromettere l'obiettivo della protezione dei consumatori rispetto ai danni che essi potrebbero subire in relazione alle operazioni finanziarie.
punto 17
Occorre quindi rispondere alla questione posta che l'espressione «altri fondi rimborsabili», di cui all'art. 3 della direttiva comprende non solamente gli strumenti finanziari la cui caratteristica intrinseca è quella di essere rimborsabili, ma anche quelli che, pur non possedendo tale caratteristica, sono oggetto di pattuizione contrattuale implicante il rimborso dei fondi versati.
Sentenza › Sulle spese
punto 18
Le spese sostenute dai governi belga, austriaco e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale civile e penale di Firenze con ordinanza 8 ottobre 1997, dichiara:
L'espressione «altri fondi rimborsabili» di cui all'art. 3 della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, comprende non solamente gli strumenti finanziari la cui caratteristica intrinseca è quella di essere rimborsabili, ma anche quelli che, pur non possedendo tale caratteristica, sono oggetto di una pattuizione contrattuale implicante il rimborso dei fondi versati.
Firme
Kapteyn
Hirsch
Murray
Ragnemalm
Schintgen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo I'll febbraio 1999.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Sesta Sezione
P. J. G. Kapteyn