Sez. 4, Sentenza n. 22635 del 07/04/2005 Cc. (dep. 16/06/2005) Rv. 231791 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione - Condizioni - Limite di reddito - Computo del reddito del coniuge e dei familiari conviventi - Nozione di convivenza - Elemento della coabitazione - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)