Sez. 3, Sentenza n. 4245 del 20/02/2009 (Rv. 607063 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE | Contratto di assicurazione per i danni stipulato dal condominio in persona dell'amministratore - Legittimazione del singolo condomino ad agire nei confronti dell'assicuratore - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE
Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)