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Sez. L, Sentenza n. 10265 del 16/10/1998 (Rv. 519776 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mandato e agenzia - Differenze - Nel primo caso, compimento di atti giuridici per conto del mandante - Nel secondo caso, promozione della conclusione di affari per il preponente - Conferimento all'agente del potere di stipulare i contratti per il preponente - Criterio differenziale rispetto al mandato - Stabilità del rapporto - Rilevanza ai fini della qualificazione del contratto quale agenzia - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519776-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l'agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall'art. 1752 cod. civ. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l'incarico. Pertanto in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all'uno o all'altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l'incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)