Sez. L, Sentenza n. 10265 del 16/10/1998 (Rv. 519776 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mandato e agenzia - Differenze - Nel primo caso, compimento di atti giuridici per conto del mandante - Nel secondo caso, promozione della conclusione di affari per il preponente - Conferimento all'agente del potere di stipulare i contratti per il preponente - Criterio differenziale rispetto al mandato - Stabilità del rapporto - Rilevanza ai fini della qualificazione del contratto quale agenzia - Legittimità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l'agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall'art. 1752 cod. civ. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l'incarico. Pertanto in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all'uno o all'altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l'incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1752
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)