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Sez. 3 - , Sentenza n. 9352 del 12/04/2017 (Rv. 644000 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione – Procedimento unico a struttura bifasica – Conseguenze in tema d'impugnazioni – Art. 327 c.p.c., come modificato dalla l.n. 69 del 2009 – Applicabilità ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore – Rilevanza della fase sommaria.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644000-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza resa su una opposizione all’esecuzione, nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla l.n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., reputando, erroneamente, operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla l.n. 52 del 2006 con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 15, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)