E' approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Testo unico
Titolo I. Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative
Art. 1 Testo unico, art. 1 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554
1. Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.
Art. 2 Testo unico, art. 2 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1
1. In ogni Provincia vi e' un prefetto, un vice-prefetto, un Consiglio di prefettura ed una Giunta amministrativa.
Art. 3 Testo unico, art. 3
1. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia.
2. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorita' amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2ª).
3. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.
4. Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.
5. Presiede la Giunta provinciale amministrativa.
6. Sopraintende alla pubblica sicurezza: ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.
7. Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.
Art. 4 Testo unico, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1
1. Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.
2. Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, puo' essere, con decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.
Art. 5 Testo unico, art. 5 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1
1. Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.
2. E' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.
3. I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.
4. Il Prefetto puo' incaricare i primi segretari di sostituire nei casi di urgenza i consiglieri assenti od impediti nei vari collegi e commissioni, eccetto che per le funzioni di carattere giurisdizionale.
5. I primi segretari presso le Prefetture possono essere incaricati con decreto Ministeriale delle funzioni di consigliere.14
Art. 6
1. Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.
2. E' presieduto dal Prefetto, o da chi ne fa le veci.
3. Per l'esame dei conti intervengono in Consiglio di prefettura, con voto deliberativo: il ragioniere capo della Prefettura ed il direttore di ragioneria od il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza. Durante la discussione assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilita' civile, a norma di legge, e' pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarita' di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarita' dei documenti prescritti cosi' per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilita' degli amministratori contemplati dal successivo art. 3.
Art. 7
1. In ogni Circondario, compreso quello in cui ha sede il capoluogo della Provincia, vi e' un Sottoprefetto, il quale, sotto la direzione del Prefetto, compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi; esegue gli ordini del Prefetto e provvede, nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.
2. Esercita altresi' tutte le altre funzioni che possono essergli delegate dal Prefetto, per le quali non occorra l'intervento di corpi collegiali.
3. Le funzioni di Sottoprefetto sono affidate a funzionari aventi grado di consigliere.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne le funzioni dei questori di P. S., e i rapporti fra queste autorita' e i Prefetti.14
Art. 8 Testo unico, art. 8 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554
1. Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' amministrativa, ne' sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 113.10
Art. 9 Testo unico, art. 9 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554
1. Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.
2. La relativa pianta e' determinata per decreto Reale.
Art. 10 Testo unico, art. 10
1. La Giunta provinciale amministrativa, si compone del Prefetto che la presiede, di 2 consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto dal ragioniere capo della Prefettura, dell'intendente di finanza, e di 6 membri effettivi e di 6 supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio 4 anni.14
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1925, N. 1094.
3. I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un quadriennio dalla loro scadenza.14
4. Il Prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario dell'intendenza, supplenti.14
5. I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.14
6. Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano durante il quadriennio fra i commissari elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente che abbia la medesima anzianita' o, in difetto di questo, il supplente con anzianita' superiore a quella del titolare cessato. In mancanza anche del supplente piu' anziano si fa luogo alla sostituzione con quello che abbia anzianita' minore.14
7. Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti, il Consiglio provinciale provvede a sostituirli con nuove nomine.
Art. 11 Testo unico, art. 11 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 11)
1. Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:
b) i consiglieri provinciali della provincia;
c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;1415
d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio;
e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni;
f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.
2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 1925, N. 1094.
3. Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che le rende incompatibili.
4. La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b, c, d, e, del presente articolo rimane annullata di pieno diritto quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.
5. COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2839;
6. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 1925, N. 1094.
Titolo II. Elezioni amministrative
Capo I. Dell'elettorato e dell'eleggibilità
Art. 12 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 12)
1. Per essere elettore e' necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.
2. Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
3. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.
Art. 13
Art. 14 Testo unico, art. 14 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 14 e 15)
1. Sono inoltre elettori, quando abbiano compito il ventunesimo anno di eta' ovvero lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.
1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;
2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:
1) nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
2) in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
3) in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
4) in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
5) in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
6) in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.
2. La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non e' computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.
3. La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.
4. I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali.
Art. 15 Testo unico, art. 16 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 16)
1. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inscrizione nelle liste.
Art. 16 Testo unico, art. 17 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 17)
1. Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.
2. Al marito di quella che paga la moglie, quando questa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, ed i coniugi non siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal Tribunale.
Art. 17 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 18)
1. La contribuzione pagata, a norma del 1° comma dell'art. 14, da una vedova o dalla moglie separata legalmente puo' valere, quando essa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti, generi o nuore, da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinita'.
2. Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato puo' delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinita', quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.
3. Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.
4. Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.
Art. 18 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 19)
1. La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede.
2. Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.