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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3144 del 11/02/2020 (Rv. 656751 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Integrazione "ex officio" della prova testimoniale ex art. 257, comma 1, c.p.c. - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656751-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE

L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)