Sez. 1, Sentenza n. 1942 del 16/11/1983 Cc. (dep. 06/12/1983) Rv. 161580 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INCIDENTE DI ESECUZIONE ED APPELLO APPARENTEMENTE TARDIVO - PROPOSIZIONE CONTESTUALE - GIUDICI COMPETENTI.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - INCIDENTE DI ESECUZIONE ED APPELLO APPARENTEMENTE TARDIVO - PROPOSIZIONE CONTESTUALE - GIUDICI COMPETENTI.*
Qualora con l'incidente di esecuzione sia contestualmente proposto anche appello apparentemente tardivo, sussistono due competenze distinte ed autonome: quella del giudice dell'esecuzione, per la decisione, di carattere provvisorio, dell'incidente e quella del giudice dell'impugnazione, non vincolato a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, sull'ammissibilità dell'appello. La decisione concernente l'ammissibilità dell'appello apparentemente tardivo spetta, in via funzionale, esclusivamente al giudice "ad quem", con la conseguenza che la relativa nullità deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Conf mass n 140310; (Conf mass n 130209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)