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Istituzione di una imposta generale sull'entrata

Testo in vigore al

Titolo I. Entrata imponibile.

Capo 1. Norme generali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessita' di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. L'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel Regno e' soggetta ad una imposta proporzionale nella misura e giusta le norme stabilite dal presente decreto.

2. Per le prestazioni di servizi costituiscono entrata anche i corrispettivi conseguiti in natura.

3. Non costituiscono entrata ai sensi del presente decreto:

  1. a) le somme introitate a titolo di capitale, compreso le somme costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione e da estinzione di debiti;

  2. b) le somme introitate in dipendenza della vendita di generi di monopolio e di valori bollati;

  3. c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatto ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilita' come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalita' e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonche' i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle societa' di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennita' di malattia, di assegni e di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti.

  4. d) le somme introitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, a titolo di tributi, contributi obbligatori e partecipazioni ad entrate aventi carattere tributario le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonche' gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari;3

  5. e) le somme introitate dallo Stato in dipendenza della gestione diretta di pubblici servizi e dell'esercizio del gioco del lotto e delle lotterie;

  6. f) gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A, i dividendi e gli interessi derivanti dall'impiego di capitali in titoli dello Stato, di altri enti pubblici e delle societa' per azioni, nonche' gli interessi derivanti da depositi bancari o da rapporti di conto corrente, nonche' quelli derivanti da risconto tra Aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione;

  7. g) gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennita' ed i compensi in genere, classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C e D, gli aggi corrisposti per la vendita di generi di monopolio e di valori bollati in genere, le pensioni, rendite vitalizie e simili;

  8. h) le somme introitate per la esportazione di materie, merci e prodotti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali;

  9. i) le somme introitate in dipendenza dell'esercizio di ferrovie, tramvie e navigazione interna in concessione all'industria privata soggetto alla tassa erariale per i trasporti di viaggiatori e di merci di cui al Titolo VII, Capo I, del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;

  10. l) le somme introitate in dipendenza di vendite di pane e di latte allo stato naturale destinato al diretto consumo;

  11. m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 GIUGNO 1945, N.

386.

  1. n) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori o gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonche' per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le entrate derivanti da atti economici compiuti nell'ambito del territorio della citta' di Zara.17b

Art. 2

1. L'entrata, salvo quanto e' disposto dall'art. 3, e' costituita:

  1. a) per i proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni: dalle somme costituenti il corrispettivo delle vendite di derrate e di prodotti agricoli a commercianti o ad industriali esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli di cui al successivo art. 14.

  2. b) per le ditte, per le societa' e per le aziende commerciali ed industriali di qualunque genere e per chiunque, persona od ente, compie atti economici che danno luogo ad un'entrata inerente all'attivita' esercitata, anche se trattisi di atti occasionali: dai corrispettivi dovuti in dipendenza dell'atto economico compiuto o dell'esercizio abituale od occasionale del commercio o di una industria o comunque dalle somme introitate in dipendenza della detta attivita'.

  3. c) per i professionisti ed artisti e per gli esercenti in genere professioni, arti e mestieri dalle somme a qualsiasi titolo percette in dipendenza di prestazioni relative all'esercizio abituale od occasionale di una professione, arte o mestiere, escluse quelle corrispondenti ad anticipazioni per imposte o tasse;

  4. d) per gli ausiliari del commercio e per tutti coloro, persone fisiche ed enti, che compiono opera di intermediazione, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B o C: dalle provvigioni, aggi e compensi a qualsiasi titolo percetti in dipendenza dell'esercizio della loro attivita'.

2. Costituiscono del pari entrata imponibile le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita o cessione di materie, merci e prodotti in genere effettuata da privati a commercianti o ad industriali.

Art. 3

1. Costituiscono del pari entrata:

  1. a) i corrispettivi in danaro o in natura percetti per la locazione di beni mobili e per la locazione e sublocazione e per ogni altra forma di costituzione o di cessione a titolo oneroso per tempo determinato del diritto di godimento di beni immobili, fatta eccezione per i corrispettivi concernenti locazioni passive delle amministrazioni dirette od autonome dello Stato del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro e della Gioventu' italiana del Littorio, nonche' di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato;

  2. b) i corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le amministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti, parificate agli appalti ai fini dell'applicazione della imposta di registro;17b

  3. c) gli interessi attivi a qualunque titolo percetti da societa', istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, non classificabili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in Categoria A, nonche' le provvigioni ed i corrispettivi percetti per operazioni e servizi compiuti a favore dei clienti;

  4. d) i premi e relativi accessori, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, versati dagli assicurati a ditte, istituti o compagnie di assicurazione, comprese le somme versate per la costituzione di rendite vitalizie. Nella detta percentuale e' compenetrata l'imposta sulla cessione degli stessi premi ad altro ente assicuratore in via di riassicurazione o di retrocessione, nonche' sulle provvigioni, interessenze, rimborsi e simili corrisposti per l'acquisizione e l'incasso dei premi ed accessori e per le relative riassicurazioni e retrocessioni.

2. Costituiscono altresi' atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.1213a

3. Non danno peraltro luogo ad entrata imponibile a norma del precedente comma:

  1. a) i passaggi di merci dalla ditta produttrice a locali della ditta stessa aperti al pubblico per mostre od esposizioni delle merci, sempre che nei medesimi non si concludano vendite dirette al pubblico;

  2. b) i passaggi di merci dal laboratorio ai negozi di vendita al pubblico appartenenti allo stesso proprietario, quando il laboratorio provvede esclusivamente alla produzione o confezione di merci su specifica ordinazione del cliente fatta a mezzo del negozio di vendita.1213a

Art. 4

1. Ai fini della determinazione dell'entrata di cui ai precedenti articoli, non e' ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, compartecipazioni ed altro, anche se tali oneri gravano direttamente l'entrata stessa.

2. Non compete alcuna esenzione dall'imposta stabilita dal presente decreto anche se i redditi netti derivanti dalle entrate soggette all'imposta medesima siano permanentemente o temporaneamente esenti da altre imposte in forza di disposizioni contenute nelle relative leggi organiche o in virtu' di leggi speciali.

3. Non compete del pari alcuna esenzione per le entrate derivanti da atti economici compiuti da enti e ditte che per disposizione speciale siano esenti da altre tasse, imposte e diritti ovvero siano soggetti ad un tributo sostitutivo di dette tasse, imposte e diritti.

4. Peraltro la tassa unica complessiva stabilita dai Regi decreti-legge 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285 in sostituzione dei tributi e contributi in essi contemplati, per l'industria e il commercio degli zolfi greggi e dei marmi apuani, e' comprensiva anche dell'imposta sull'entrata afferente gli atti economici a cui la detta tassa unica si riferisce.

Capo II. Derrate, prodotti agricoli e merci conferiti obbligatoriamente agli ammassi e ad altri enti - Societa' cooperative e Consorzi di manipolazione di prodotti agricoli.

Art. 5

1. Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui e' obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, la imposta e' dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte di detti enti.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1941, N. 770, COME MODIFICATA DAL REGIO D.L. 3 GIUGNO 1943, N. 452, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178, A SUA VOLTA MODIFICATO DALLA L. 7 GENNAIO 1949, N. 1.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1941, N. 770, COME MODIFICATA DAL REGIO D.L. 3 GIUGNO 1943, N. 452, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178, A SUA VOLTA MODIFICATO DALLA L. 7 GENNAIO 1949, N. 1.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1941, N. 770, COME MODIFICATA DAL REGIO D.L. 3 GIUGNO 1943, N. 452, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178, A SUA VOLTA MODIFICATO DALLA L. 7 GENNAIO 1949, N. 1.

5. Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi enti per acquisti collettivi, consorzi, compagnie ed enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anziche' all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti enti, al momento della loro rivendita o distribuzione.

6. Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero la imposta e' dovuta in ogni caso all'atto della importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed e' esente da imposta la successiva rivendita o distribuzione da parte degli accennati enti. L'imposta dovuta all'atto dell'importazione e' peraltro commisurata al prezzo di rivendita nel Regno dei prodotti importati, che i detti enti, con riferimento all'intervenuta autorizzazione, devono, sotto la loro diretta responsabilita', indicare nella dichiarazione di importazione.

Titolo II. Onere dell'imposta - rivalsa - privilegio.

Art. 6

1. L'imposta stabilita dal presente decreto e' dovuta allo Stato, salvo non sia diversamente disposto, da colui a cui favore si verifica l'entrata con diritto a rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti la detta entrata.

2. Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettive e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potra' essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sara' in forza di essi dovuto.

3. Tale diritto non compete nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventu' Italiana del Littorio nonche' di quegli Enti che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, fatta eccezione per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio, per le quali il diritto alla rivalsa compete anche nei confronti delle Amministrazioni e degli enti suddetti.

4. Del pari non e' consentito l'esercizio della rivalsa per l'imposta corrisposta sulle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di compenso per le riscossioni e dalle ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni da chiunque concessi.

5. Non compete altresi' il diritto ad una specifica rivalsa per l'imposta pagata in abbonamento in base a canoni fissi stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 .... Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa e' ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

6. Il credito, rappresentato dall'imposta pagata allo Stato a norma del primo comma del presente articolo, gode dello stesso privilegio che compete allo Stato a termini del successivo articolo 44.

Titolo III. Aliquota e pagamento dell'imposta.

Capo I. Aliquota

Art. 7

1. L'aliquota dell'imposta stabilita dal presenta decreto e' determinata nella misura di lire due per cento dell'entrata-imponibile o si corrisponde per ogni singolo atto economico che da' luogo all'entrata.610

2. Le frazioni d'imposta inferiori a centesimi cinque si arrotondano a cinque centesimi.

3. Peraltro, per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie e simili, l'imposta per ogni nota, conto od equivalente documento non puo' essere inferiore a centesimi venti.

4. Con decreto Reale promosso dal Ministro delle finanze d'intesa col Ministro delle corporazioni, l'aliquota dell'imposta o cui al primo comma del presente articolo, puo' essere aumentata fino al quadruplo al fine di parificare il diverso carico tributario delle imprese che compiono un solo atto e di quelle che compiono piu' atti economici soggetti ad imposta.

Capo II. Pagamento dell'imposta.

Art. 8

1. Ogni atto economico che da' luogo ad una entrata imponibile a norma del presente decreto, deve risultare da apposito documento scritto in quanto stabilito dalle norme che seguono o da quelle del Regolamento indicante l'importo dei corrispettivi costituenti l'entrata ed ogni altro elemento idoneo ad identificare i singoli atti economici.

2. L'imposta si corrisponde per ogni trasferimento giusta le norme e salve le eccezioni stabilite col regolamento, come segue:

  1. a) entrate derivanti da trasferimenti di merci fra commercianti, industriali ed esercenti: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l'entrata ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 348;

  3. c) entrate derivanti da prestazioni al dettaglio: in base ad apposito bollettario delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota o conto, applicando esclusivamente le prescritte marche doppie;

  4. d) entrate derivanti da vendite all'asta: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi da chi procede alla vendita ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

  5. e) entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali: in base a nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi sotto la responsabilita' del commerciante od industriale acquirente ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

  6. f) entrate derivanti dall'esercizio di professioni ed arti i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in Categoria C: in base ad apposito «registro-bollettario» delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota, conto o quietanza, applicando esclusivamente le marche doppie prescritte dalla lettera b) del successivo art. 56;

  7. g) entrate derivanti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione e sub-locazione di beni immobili: in base a quietanza da redigersi a cura di colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento a mezzo delle prescritte marche doppie o del servizio dei conti correnti postali;

  8. h) entrate derivanti da appalti: in base a quietanza da redigersi da colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali. Tale quietanza non e' soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso;

  9. i) entrate derivanti da utenze telefoniche: in base alla denunzia che agli effetti dell'imposta di registro, le ditte o societa' esercenti linee telefoniche sono tenute a presentare agli Uffici del Registro a norma del R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1915 ed in modo virtuale o a mezzo di documento bollato per ogni altra entrata non soggetta ad imposta di registro;

  10. l) entrate derivanti da trasporti di persone o di cose, esclusi i trasporti di ogni genere gestiti direttamente dallo Stato: in base a denuncia trimestrale al competente Ufficio del Registro ovvero mediante applicazione di marche;

  11. m) entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e disposizioni successive: in base agli stessi documenti prescritti per la riscossione dei diritti erariali e pel tramite della Societa' italiana degli autori ed editori in base ad apposita convenzione fra il Ministero delle finanze ed il detto Ente, da approvarsi con decreto Reale;

  12. n) entrate derivanti dalla tenuta di scommesse e giuochi: in base a denuncia all'Ufficio del Registro;

  13. o) entrate derivanti dal prezzo d'ingresso a spettacoli, manifestazioni, gare e trattenimenti di ogni genere, non soggetti al diritto erariale sui pubblici spettacoli: in base a bollettari a madre e figlia del biglieto d'ingresso od a mezzo delle prescritte marche doppie o con denuncia all' ufficio del Registro competente;

  14. p) entrate derivanti dall'esercizio del credito: in base a denuncia all'Ufficio del Registro;

  15. q) entrate derivanti dall'esercizio delle assicurazioni: in base a denuncia all'Ufficio del Registro o in sede di registrazione dei contratti;

  16. r) entrate derivanti dall'esercizio di alberghi, locande, pensioni, convitti, collegi, cliniche, ristoranti, trattorie e simili: in base al conto, nota o altro documento da redigere dall'esercente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

  17. s) entrate derivanti dall'esercizio di caffe', bar, osterie, bottiglierie e simili: in base ad apposito registro degli introiti conforme al modello allegato al regolamento;

  18. t) entrate conseguite a- titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno;

  19. u) entrate conseguite dagli editori per inserzioni pubblicitarie: in base alla stessa denuncia che gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio del Registro per il pagamento della tassa di bollo sulle inserzioni a norma del l'art. 87 della tariffa alleg. A. alla legge 30 dicembre 1923, n 3268 e successive modificazioni.

  20. v) entrate conseguite dagli ausiliari del commercio: in base a documento scritto da redigersi dal percipiente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie.

  21. z) entrate relative ai canoni di abbonamento alle radio audizioni: in base ai moduli di versamento del canone, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 febbraio 19038-XVI, n. 246.

3. E' in facolta' del Ministro per le finanze di determinare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, speciali forme e modalita' di pagamento dell'imposta.

4. Per le vendite al minuto puo' essere consentito dal Ministero delle finanze il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base agli introiti risultanti da registratori di cassa autorizzati e controllati dall'Amministrazione ovvero a mezzo di altro sistema meccanico di registrazione ammesso e controllato dalla stessa Amministrazione.

Art. 9

1. L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del regolamento:

  1. a) quando l'imposta per ogni entrata non supera le L. 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

  2. b) quando l'imposta, per ogni entrata, supera L. 50 e non L. 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

  3. c) quando l'imposta per ogni entrata supera L. 200: esclusivamente a' mezzo del servizio dei conti correnti postali.

2. E' consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del regolamento.

3. Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato entro il giorno di venerdi' di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

4. La disposizione di cui sopra ha effetto dal giorno 8 febbraio 1940-XVIII, escluso in ogni caso il rimborso di sopratasse eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti.

5. E in facolta' di chi e' autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gl'importi di imposta non superiori a L. 50.

6. Per gli acquisti di marche, di importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del registro od altri uffici ed enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera a), dell'art. 8, allegato C, al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1941.

7. Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma, del precedente art. 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta.3

Art. 10

1. Al fini del pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali e' fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti, compresi anche gli esercenti arti e mestieri, inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 15.000, di aprire un proprio conto corrente postale entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui il reddito e' stato inscritto.

2. Coloro che, a norma del primo comma del presente articolo, sono obbligati all'apertura del conto corrente postale, debbono all'atto dell'apertura del medesimo effettuare un versamento, a titolo di deposito, di una somma nella misura di L. 500, se inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un' reddito di Cat. B da L. 15.000 a L. 25.000 e di L. 1000, se inscritti nei detti ruoli per un reddito di Cat. B di oltre

3. L. 25.000.

4. Il detto deposito e' vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia di eventuali crediti per imposta, sopratasse, pena pecuniaria, ammenda e multa dovute per infrazioni alle disposizioni del presente decreto.

Art. 11

1. Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, osservate le norme stabilite nel Regolamento, deve essere effettuato:

  1. 1) dai correntisti postali: mediante postagiro tratto a favore del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro del distretto;

  2. 2) dai non correntisti: con versamento diretto, a mezzo di un qualsiasi Ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro del distretto.

Titolo IV. Norme generali di applicazione dell'imposta per le entrate derivanti da trasferimenti di merce.

Capo I. Determinazione dell'entrata imponibile.

Art. 12

1. L'aliquota d'imposta si applica sul totale dell'entrata risultante dai singoli documenti che devono essere posti in essere a norma del precedente art. 8, ovvero sul complesso dell'entrata conseguita in un determinato periodo di tempo, giusta le norme del Regolamento.

2. Per i trasferimenti di materie, merci e prodotti che danno luogo ad entrata soggetta all'imposta, oltre al valore o prezzo delle materie, merci e prodotti trasferiti, concorrono a costituire l'entrata imponibile:

  1. a) le spese di trasporto addebitate in fattura, ovvero anche con separato documento, quando si tratti di merci acquistate «franco destino»

  2. b) l'importo degli imballaggi, recipienti e simili che accompagnano la merce, tanto se l'addebito venga effettuato con lo stesso documento comprovante il trasferimento della merce che con separato documento, salvo quando ne sia pattuita la restituzione e il loro importo sia tenuto distinto in fattura;

  3. c) le imposte o tasse e quant'altro, in ordine al trasferimento delle merci e' addebitato, anche con separato documento, al destinatario della merce stessa.

3. Non concorrono a costituire l'entrata imponibile l'imposta dovuta a norma della presente legge sulla fattura e gli interessi ... sulla medesima distintamente esposti, in quanto non superino del tre per cento il saggio ufficiale dello sconto.

4. Non concorre del pari a costituire l'entrata imponibile lo sconto incondizionato consentito in fattura sull'importo della merce.

5. Per gli imballaggi, recipienti e simili, dei quali sia stata pattuita la restituzione in fattura, l'eventuale successivo addebito deve risultare da apposito documento assoggettato all'imposta.

Capo II. Passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e passaggi pel tramite di ausiliari del commercio.

Art. 13

1. Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto dello merci dopo di averle esaminate o scelte, come pure nel caso di merci spedite in conto deposito, con o senza addebitamento, da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, l'imposta e' dovuta al momento in cui la vendita si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, per le merci in sospeso, e per l'avvenuta rivendita da parte della ditta depositaria, per le merci in conto deposito, giusta le norme del Regolamento.

2. I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno a scopo di lavorazione fra industriali o fra commercianti ed industriali non danno luogo ad entrata imponibile, osservate le norme del Regolamento. In tal caso peraltro costituisce entrata imponibile l'importo della lavorazione comprensivo cosi' della mano d'opera come dei materiali eventualmente impiegati nella lavorazione stessa.

3. Per i passaggi di merci effettuati nel Regno da ditte commerciali od industriali per il tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti, come pure per i passaggi effettuati per il tramite di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri ausiliari od intermediari del commercio, l'imposta si applica giusta le norme contenute nel Regolamento.

4. In casi speciali e' data facolta' al Ministro per le finanze, avuto riguardo a particolari consuetudini di determinati rami di commercio o di industrie, di stabilire i modi e le forme con cui deve essere fornita la prova dei rapporto intermediario.16