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Sez. 5, Sentenza n. 13087 del 25/07/2012 (Rv. 623919 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Art. 29, comma 2 legge legge comunitaria per il 1990 - Diritti o imposte riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie - Domanda di rimborso - Onere di comunicazione della domanda all'Agenzia delle entrate - Portata - Termini - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623919-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

L'art. 29, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ("legge comunitaria" per il 1990) - il quale stabilisce che la domanda di rimborso di diritti o imposte riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza - pone un onere a carico del contribuente, che, essendo volto a consentire l'informazione sul preteso rimborso all'Agenzia delle entrate per i riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, si aggiunge a quello del rispetto del termine di decadenza, e si applica allo stesso modo a tutte le azioni previste dalla disposizione (e, quindi, sia alle azioni di ripetizione di tributi basate sul diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale). L'esigenza di rendere concretamente operante il coordinamento tra i due diversi Uffici coinvolti importa che l'obbligatoria comunicazione all'Agenzia delle entrate debba essere fatta dal contribuente contestualmente, o, al più tardi, prima del provvedimento di diniego e, se non ancora intervenuto, non oltre il biennio decadenziale, restando inoltre escluso che possa rilevare una comunicazione postuma per conseguire dal Fisco un provvedimento in via di autotutela, attesa la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata e la mancanza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto stesso. (Principio affermato con riferimento ad una domanda di rimborso dell'imposta sul consumo degli olii lubrificanti, censurata dalla Corte giustizia con la sentenza del 25 settembre 2003 C-437/01 per violazione delle direttive europee 92/81 e 92/12).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)