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Sez. 1, Sentenza n. 2589 del 07/05/1998 Cc. (dep. 04/07/1998) Rv. 211034 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Competenza del tribunale del riesame - Si estende anche alle cause sopravvenute di inefficacia della misura cautelare - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211034-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il Tribunale del riesame è competente a conoscere, oltre alle questioni di legittimità e di merito dell'ordinanza cautelare, anche le cause sopravvenute di inefficacia dell'ordinanza medesima, in quanto sussiste l'esigenza di un'immediata pronuncia sullo "status libertatis" conseguente alla suddetta perdita di efficacia, sicché il giudice investito del riesame contro la misura cautelare ha il potere, oltre che di annullare o riformare l'ordinanza ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., anche di dichiarare immediatamente l'inefficacia della misura a norma dell'art. 306 stesso codice. (Fattispecie in tema di conflitto tra g.i.p. e tribunale del riesame in ordine alla competenza a dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva a seguito della intempestiva trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)