Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 664 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13128
- Regione friuli-venezia giulia
- Urbanistica, lavori pubblici, contratto sugli enti locali ed espropriazioni
- Ritenuta lesione delle competenze costituzionalmente assegnate
- Manifesta inammissibilità della questione.
- D.l. 20 luglio 1987, n. 285, art.6.
- Legge Cost. 31 gennaio 1963, n.1.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in quanto avente ad oggetto un decreto-legge non convertito, la questione di legittimità costituzionale dell'art.6 del d.l. 20 luglio 1987 n. 285, denunziato della regione Friuli-Venezia Giulia per ............ alle competenze costituzionalmente assegnatele dallo Statuto speciale di autonomia (Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei controlli sugli enti locali e delle espropriazioni per pubblica utilità. - cfr. O. n. 434/1988.
Norme impugnate
- art. 6 d.l. 20 luglio 1987, n. 285
Parametri
- legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 agosto 1987, depositato in cancelleria il 18 agosto successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del citato d.l. 20 luglio 1987 n. 285 per l'asserito contrasto con le competenze costituzionalmente assegnatele dallo Statuto speciale di autonomia (Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei controlli sugli enti locali e delle espropriazioni per pubblica utilità;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso;
punto 2
Considerato che il d.l. 20 luglio 1987 n. 285, non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;
che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), in riferimento alle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1) in materia di urbanistica, lavori pubblici, controlli sugli enti locali ed espropriazioni per pubblica utilità, sollevata dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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