Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 26 settembre 2024, causa C-710/22 P
Epigrafe
Sentenza della Corte (Prima Sezione)
26 settembre 2024
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della JCDecaux Street Furniture Belgium – Supporti pubblicitari installati nel territorio della città di Bruxelles (Belgio) – Mancato pagamento dei canoni di locazione e delle tasse applicabili a tali supporti – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero di tale aiuto – Nozione di “vantaggio” – Determinazione del quadro giuridico applicabile – Metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare
Nella causa C-710/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 novembre 2022,
JCDecaux Street Furniture Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata, inizialmente, da M. Malanda e A. Winckler, avocats, successivamente da B. Cambier, M. Malanda, A. Paternostre e A. Winckler, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Braga da Cruz, C.-M. Carrega e C. Georgieva, in qualità di agenti, successivamente da C.-M. Carrega e C. Georgieva in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Clear Channel Belgium SPRL, con sede in Bruxelles, rappresentata da P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avocats,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2024,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con la sua impugnazione, la JCDecaux Street Furniture Belgium SA (in prosieguo: la «JCDecaux») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 settembre 2022, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commissione (T-642/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:503), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2019/2120 della Commissione, del 24 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della JCDecaux Belgium Publicité [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)] (GU 2019, L 320, pag. 119; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti e decisione controversa
punto 2
I fatti, quali risultano dai punti da 2 a 12 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
punto 3
Il 16 luglio 1984 la città di Bruxelles (Belgio) e la JCDecaux hanno stipulato un contratto (in prosieguo: il «contratto del 1984») della durata di quindici anni, avente ad oggetto l’installazione nel territorio di tale città di pensiline e di impianti denominati «mobiliers urbains pour l’information» («arredi urbani per l’informazione»; in prosieguo: i «MUPI»), una parte dei quali poteva essere utilizzata a fini pubblicitari.
punto 4
Tale contratto prevedeva che la JCDecaux mettesse a disposizione della città di Bruxelles e gestisse pensiline pubblicitarie e MUPI di cui restava proprietaria alle seguenti condizioni:
la JCDecaux non effettuava alcun pagamento a titolo di canoni di locazione, canoni o tasse di occupazione per le pensiline e per i MUPI, ma doveva offrire alla città di Bruxelles certi vantaggi in natura, vale a dire che essa doveva mettere a disposizione gratuitamente cestini per la carta, servizi igienici pubblici e giornali elettronici, nonché realizzare una cartina generale, una cartina dei servizi turistici e alberghieri nonché una cartina delle vie pedonali della città di Bruxelles;
come corrispettivo per le sue prestazioni, la JCDecaux era autorizzata a usare a fini pubblicitari le pensiline e i MUPI forniti;
ogni supporto poteva essere utilizzato per una durata quindicennale a partire dalla sua installazione constatata da un verbale in contraddittorio.
punto 5
Nel 1995 la città di Bruxelles ha risolto il contratto del 1984.
punto 6
Nel 1998 la città di Bruxelles ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto la produzione, la fornitura, l’installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione di MUPI, di pensiline per passeggeri e di supporti di affissione, di cui una parte poteva essere utilizzata a fini pubblicitari.
punto 7
Al fine di rispettare i propri impegni contrattuali derivanti dal contratto del 1984 e di garantire la trasparenza della gara d’appalto, la città di Bruxelles ha indicato, nell’allegato 10 al capitolato speciale d’oneri di tale appalto (in prosieguo: l’«allegato 10»), 282 pensiline e 198 MUPI rientranti nel contratto del 1984 (in prosieguo: i «supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10»), relativamente ai quali la JCDecaux conservava un diritto di sfruttamento conformemente al contratto del 1984, indicando, per ciascuno di tali supporti, la sua ubicazione e la data prevista per la sua rimozione.
punto 8
A seguito dell’aggiudicazione di detta gara d’appalto da parte della JCDecaux, la città di Bruxelles ha stipulato con tale impresa, il 14 ottobre 1999, un secondo contratto (in prosieguo: il «contratto del 1999»). Tale contratto, anch’esso stipulato per una durata di quindici anni, era costituito da un buono d’ordine, dal capitolato speciale d’oneri menzionato al punto precedente della presente sentenza e dai suoi allegati, ivi compreso l’allegato 10. Detto contratto, che ha sostituito il contratto del 1984, prevedeva le seguenti condizioni:
la città di Bruxelles diveniva proprietaria dei MUPI predisposti, a fronte del pagamento di un prezzo netto forfettario per supporto fornito, completamente attrezzato, installato e operativo;
la JCDecaux doveva versare un canone mensile per l’utilizzo dei MUPI oggetto del contratto a fini pubblicitari.
punto 9
Nel corso dell’attuazione del contratto del 1999, taluni supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10 sono stati rimossi prima delle date previste dallo stesso allegato, mentre altri (in prosieguo: i «supporti controversi») hanno continuato a essere sfruttati dalla JCDecaux oltre dette date senza che la città di Bruxelles chiedesse a tale impresa il pagamento di canoni di locazione o di tasse. Nell’agosto del 2011 gli ultimi supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10 sono stati smantellati.
punto 10
Il 19 aprile 2011 la Clear Channel Belgium SPRL (in prosieguo: la «CCB») ha presentato alla Commissione europea una denuncia nella quale sosteneva che, sfruttando i supporti controversi senza pagare né canoni di locazione né tasse alla città di Bruxelles, la JCDecaux aveva beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
punto 11
Il 24 marzo 2015 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
punto 12
Con sentenza del 29 aprile 2016, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha confermato una sentenza del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) del 13 dicembre 2010, secondo cui la JCDecaux aveva sfruttato, nelle aree demaniali della città di Bruxelles, i supporti controversi senza autorizzazione, né titolo né diritto.
punto 13
Il 24 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
punto 14
Gli articoli 1 e il 2 di tale decisione sono formulati come segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato a favore [della JCDecaux], il cui importo corrisponde ai canoni di locazione e alle tasse non pagati sui supporti [controversi], illegalmente concesso dal Belgio tra il 15 settembre 2001 e il 21 agosto 2010 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. Il Belgio è tenuto a far rimborsare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1.
(…)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
punto 15
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2019, la JCDecaux ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione controversa.
punto 16
Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 22 aprile 2020, la CCB è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 17
A sostegno del suo ricorso, la JCDecaux ha dedotto quattro motivi, di cui solo il primo e il terzo sono pertinenti ai fini della presente impugnazione. Il primo motivo verteva su un errore manifesto di valutazione nonché su un errore di diritto, in quanto la Commissione ha ritenuto che lo sfruttamento dei supporti controversi costituisse un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il terzo motivo, presentato in via subordinata, verteva su un difetto di motivazione della decisione controversa riguardante la valutazione dell’importo dell’aiuto da recuperare.
punto 18
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente tale ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
punto 19
Con la sua impugnazione, la JCDecaux chiede che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata;
statuire definitivamente nel merito e accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado annullando gli articoli da 1 a 4 della decisione controversa e
condannare la Commissione alle spese.
punto 20
La Commissione chiede che la Corte voglia:
respingere l’impugnazione e
condannare la JCDecaux alle spese.
punto 21
Con lettere del 28 novembre 2022 e del 14 aprile 2023, la JCDecaux ha informato la Corte che non intendeva formulare una domanda di trattamento riservato delle informazioni contenute, rispettivamente, nel suo atto di impugnazione e nella replica. Essa ha tuttavia precisato, nella prima di tali lettere, che l’atto di impugnazione riguardava taluni dati contenuti nel ricorso in primo grado e nei relativi allegati, di cui il Tribunale, con l’ordinanza del 5 marzo 2021, JCDecaux Street Furniture Belgium/Commissione (T-642/19, non pubblicata, EU:T:2021:135), ha ammesso la natura riservata.
Sull’impugnazione
punto 22
A sostegno della propria impugnazione, la JCDecaux deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla natura contraddittoria della motivazione della sentenza impugnata e su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, il secondo, su uno snaturamento dei fatti e del quadro normativo applicabile.
Sull’impugnazione › Sul primo motivo › Argomenti delle parti
punto 23
Con il suo primo motivo, la JCDecaux sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria in quanto, ai punti 31 e 40 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe constatato, sulla sola base della sentenza della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 29 aprile 2016, che la JCDecaux aveva sfruttato i supporti controversi senza autorizzazione, né titolo né diritto, mentre, ai punti 42 e 102 della sentenza impugnata, esso ha considerato che tale sfruttamento illegittimo risultante dal solo comportamento di tale impresa costituiva un aiuto di Stato concesso dalla città di Bruxelles.
punto 24
Secondo la JCDecaux, l’asserito vantaggio economico deriverebbe dal solo fatto di avere sfruttato, senza alcuna decisione, autorizzazione o intervento delle autorità pubbliche competenti, i supporti controversi occupando illegittimamente il demanio pubblico. Orbene, poiché le autorità belghe non hanno accettato il mantenimento dei supporti controversi, un siffatto comportamento unilaterale non può, senza manifesta contraddizione, fungere da base per constatare l’esistenza di un vantaggio economico concesso da tali autorità.
punto 25
In subordine, la JCDecaux sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in una seconda contraddizione di punti della motivazione. Dopo aver affermato, al punto 42 della sentenza impugnata, che il vantaggio economico asseritamente concesso dalla città di Bruxelles costituiva un aiuto, e ciò, quand’anche tale vantaggio avrebbe avuto come effetto, al fine di rispettare l’equilibrio economico del contratto del 1984, la compensazione della JCDecaux, il Tribunale non avrebbe tratto alcuna conseguenza, in particolare ai punti da 83 a 89 di tale sentenza, da una siffatta affermazione quanto alla qualificazione giuridica di detto vantaggio e alle modalità di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare. Pertanto, da un lato, detta sentenza comporterebbe il recupero integrale dell’asserito vantaggio economico, senza tener conto dei costi e del danno subiti dalla JCDecaux a causa della rimozione anticipata di taluni supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10. Dall’altro lato, al punto 87 della medesima sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente convalidato il metodo utilizzato dalla Commissione nella decisione controversa al fine di calcolare l’importo dell’aiuto da recuperare, senza prendere in considerazione il fatto che tale vantaggio mirava a compensare tali costi e tale danno.
punto 26
La Commissione contesta sia la ricevibilità sia la fondatezza dell’insieme degli argomenti dedotti dalla JCDecaux.
Sull’impugnazione › Sul primo motivo › Giudizio della Corte › Sulla ricevibilità
punto 27
La Commissione sostiene che il primo motivo è irricevibile. In primo luogo, tale motivo contesterebbe constatazioni effettuate dal Tribunale sulla finalità compensativa del vantaggio economico conferito alla JCDecaux nonché sull’interpretazione del diritto nazionale applicabile. In ragione della loro natura fattuale, tali constatazioni non rientrerebbero nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
punto 28
Al riguardo, si deve rammentare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C-430/20 P, EU:C:2022:377, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
punto 29
Si deve altresì rammentare che, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale che, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C-885/19 P e C-898/19 P, EU:C:2022:859, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).
punto 30
Nel caso di specie, la JCDecaux non chiede una nuova valutazione dei fatti relativi alla finalità del vantaggio economico di cui alla decisione controversa, ma invita la Corte a verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia contraddittoria. Inoltre, il primo motivo non mira a mettere in discussione l’interpretazione, effettuata dal Tribunale, del diritto nazionale, ma denuncia il carattere contraddittorio delle constatazioni effettuate da quest’ultimo con riferimento alla sentenza della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 29 aprile 2016. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C-385/07 P, EU:C:2009:456, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
punto 31
Ne consegue che l’argomento della Commissione secondo cui il primo motivo è diretto a mettere in discussione valutazioni di fatto deve essere respinto.
punto 32
In secondo luogo, la Commissione sostiene, essenzialmente, che l’argomento della JCDecaux vertente sull’asserita assenza di un atto delle autorità pubbliche costituisce un motivo nuovo dal momento che tale società contesta per la prima volta, in fase d’impugnazione, l’imputabilità allo Stato dell’aiuto in questione.
punto 33
Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura non dedotta dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C-46/22 P, EU:C:2024:50, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata).
punto 34
Nel caso di specie, si deve osservare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, con il suo primo motivo, la JCDecaux non contesta l’imputabilità allo Stato del vantaggio economico in questione, ma sostiene che il Tribunale non poteva basarsi, senza contraddirsi in modo manifesto, sulla sentenza della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 29 aprile 2016 per confermare l’esistenza di un aiuto di Stato, laddove tale sentenza accerta che tale vantaggio non risulta da alcuna decisione di un’autorità pubblica. Di conseguenza, l’argomento in questione non può essere considerato un motivo nuovo.
punto 35
Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
Sull’impugnazione › Sul primo motivo › Giudizio della Corte › Nel merito
punto 36
La JCDecaux sostiene, in via principale, che esista una contraddizione tra le constatazioni effettuate ai punti 31 e 40 della sentenza impugnata e quelle con cui il Tribunale, ai punti 42 e 102 di tale sentenza, ha confermato la sussistenza di un aiuto di Stato.
punto 37
Al riguardo, si deve rilevare che tale argomentazione si basa su una lettura errata della sentenza impugnata. È vero che, ai punti 31 e 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, con la sentenza del 29 aprile 2016, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha dichiarato che la JCDecaux aveva sfruttato senza autorizzazione, né titolo, né diritto i supporti controversi.
punto 38
Tuttavia, al punto 29 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, in deroga alle clausole del contratto del 1999, l’allegato 10 prevedeva che i supporti pubblicitari elencati in tale allegato potessero continuare ad essere sfruttati dalla JCDecaux alle condizioni previste dal contratto del 1984, vale a dire senza pagare né canoni di locazione né tasse, ma unicamente fino alle date di rimozione previste in detto allegato. Dall’altro lato, discende, in sostanza, dal punto 49 della decisione controversa, menzionato al punto 30 della sentenza impugnata, nonché dal punto 41 di tale sentenza, che le autorità belghe hanno acconsentito alla prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi oltre le date di rimozione previste in tale medesimo allegato al fine di preservare l’equilibrio economico del contratto del 1984.
punto 39
In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene la JCDecaux, il Tribunale non ha constatato, sulla sola base della sentenza della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 29 aprile 2016, che lo sfruttamento dei supporti controversi è proseguito oltre le date di rimozione previste dall’allegato 10 senza il consenso delle autorità belghe.
punto 40
Ne consegue che le constatazioni effettuate dal Tribunale, ai punti 42 e 102 della sentenza impugnata, non si fondano su una motivazione contraddittoria.
punto 41
In subordine, la JCDecaux sostiene che il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi oltre le date di rimozione previste dall’allegato 10 costituiva un vantaggio economico, nonostante esso avesse constatato, in tale punto 42, che la prosecuzione di tale sfruttamento era diretta a compensare tale impresa per i costi e il danno causati dalla rimozione anticipata di taluni supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10. In tal modo, il Tribunale avrebbe statuito con punti della motivazione contraddittori e avrebbe omesso di trarre le conseguenze di tale constatazione rispetto alla valutazione dell’importo dell’aiuto da recuperare.
punto 42
La JCDecaux contesta al Tribunale di non aver tratto alcuna conseguenza da tale constatazione, in particolare ai punti da 83 a 89 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la valutazione dell’importo da recuperare, il che condurrebbe, erroneamente, al recupero dell’asserito vantaggio nella sua interezza, senza tener conto dei costi sostenuti dalla JCDecaux a causa della rimozione anticipata di taluni supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10 e del danno contrattuale subito. Il Tribunale, al punto 87 della sentenza impugnata, avrebbe altresì convalidato erroneamente il metodo di calcolo dell’aiuto da recuperare, quale adottato dalla Commissione nella decisione controversa, senza prendere in considerazione l’esistenza del meccanismo di compensazione.
punto 43
Si deve ricordare, in primo luogo, come rilevato dal Tribunale al punto 24 della sentenza impugnata, che la nozione di vantaggio, inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato, riveste carattere oggettivo, indipendentemente dalle motivazioni degli ideatori della misura in questione di cui trattasi. La natura degli obiettivi perseguiti tramite misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto di Stato. Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, punto 122 nonché giurisprudenza ivi citata).
punto 44
Al riguardo, nei limiti in cui il vantaggio economico oggetto della decisione controversa consiste nella prosecuzione da parte della JCDecaux dello sfruttamento dei supporti controversi oltre le date previste nell’allegato 10 senza versare alla città di Bruxelles né canoni di locazione né tasse, il Tribunale ha correttamente considerato, al punto 25 della sentenza impugnata, che la circostanza che tale vantaggio mirasse a compensare un asserito danno subito da tale impresa a causa della rimozione anticipata di taluni supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10 non implica che tale compensazione non possa costituire un aiuto di Stato.
punto 45
Si deve altresì ricordare che, in risposta all’argomento con cui la JCDecaux sosteneva che la Commissione aveva erroneamente considerato, nella decisione controversa, che la città di Bruxelles non si era comportata come un operatore di mercato, il Tribunale, ai punti da 37 a 41 della sentenza impugnata, ha correttamente ricordato che, al fine di determinare se una misura statale costituisca un aiuto, è necessario che elementi oggettivi e verificabili facciano apparire chiaramente che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione di un vantaggio economico, la decisione di compensare, con la misura effettivamente posta in essere, il danno asseritamente causato ad una controparte nell’esecuzione dei suoi obblighi (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punti 82 e 83).
punto 46
Al riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 38 della sentenza impugnata, che non emergeva da alcun elemento del fascicolo che la città di Bruxelles aveva effettuato un’analisi del danno asseritamente subito dalla JCDecaux a causa della rimozione anticipata di taluni supporti pubblicitari elencati nell’allegato 10 e del beneficio da trarre dalla prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi. Inoltre, al punto 39 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che da nessun elemento del fascicolo emergeva che la città di Bruxelles aveva «seguito l’attuazione del meccanismo di compensazione del contratto del 1984».
punto 47
Inoltre, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che, in ogni caso, la volontà d’instaurare, con il contratto del 1999, una forma di compensazione diretta a preservare l’equilibro economico del contratto del 1984, non esentava l’amministrazione nazionale dall’effettuare un’analisi dell’esistenza e dell’entità del danno che la JCDecaux avrebbe subito a causa della rimozione anticipata di alcuni supporti elencati nell’allegato 10.
punto 48
Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale, pur non avendo escluso che i termini del contratto del 1999 avessero potuto contenere un meccanismo diretto a compensare la JCDecaux, ha tuttavia considerato altresì che una siffatta compensazione non impediva, nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di constatare l’esistenza di un vantaggio economico ai fini dell’applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, il Tribunale, senza viziare la sentenza impugnata da una motivazione contraddittoria, ha correttamente considerato, al punto 42 di quest’ultima, che il proseguimento dello sfruttamento da parte della JCDecaux dei supporti controversi oltre le date di rimozione previste in detto allegato costituiva un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ciò anche se la prosecuzione di tale sfruttamento era diretta a compensare tale impresa in ragione della rimozione anticipata di taluni supporti elencati nell’allegato 10 da essa installati in esecuzione del contratto del 1984.
punto 49
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare, dai punti da 43 a 48 della presente sentenza risulta che, nel caso di specie, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che la finalità compensativa perseguita dalle autorità belghe non poteva mettere in discussione la qualificazione di vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, non si può contestare al Tribunale di non aver invalidato, alla luce di tale finalità, il metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare stabilito nella decisione controversa.
punto 50
Inoltre, al punto 95 di tale sentenza, che non è contestato nell’ambito del primo motivo di impugnazione, il Tribunale ha correttamente respinto l’argomento con cui la JCDecaux sosteneva che potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato solo il vantaggio economico che eccede la compensazione dell’asserito danno, per il motivo che tale argomentazione si fonderebbe sull’errato presupposto secondo cui la prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi non costituiva un vantaggio economico.
punto 51
Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di avere considerato, come risulta dal combinato disposto dei punti 87 e 95 della sentenza impugnata, che il metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare, quale stabilito dalla Commissione, potesse non prendere in considerazione la finalità compensativa perseguita dalla città di Bruxelles.
punto 52
Poiché i punti della motivazione della sentenza impugnata contestati dalla JCDecaux non sono contradditori, il primo motivo d’impugnazione deve, di conseguenza, essere respinto.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo › Argomenti delle parti
punto 53
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la JCDecaux sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e il quadro normativo applicabile considerando che la prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi oltre le date di rimozione previste dall’allegato 10 rientrasse nel contratto del 1999.
punto 54
Con la prima parte del secondo motivo, la JCDecaux critica il Tribunale per aver considerato, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, in primo luogo, che era pacifico tra le parti che, dopo la conclusione del contratto del 1999, tale impresa poteva installare e usare sul territorio della città di Bruxelles arredi urbani solo alle condizioni previste da tale contratto, secondo le quali essa doveva pagare tasse e un canone di locazione, in secondo luogo, che, dopo le date di rimozione previste dall’allegato 10, i supporti controversi dovevano essere sostituiti da nuovi supporti rientranti nel contratto del 1999 e quindi soggetti a tale obbligo di pagamento, e, in terzo luogo, che la prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi nelle condizioni stabilite dal contratto del 1984 dopo tali date avrebbe consentito a detta impresa «di evitare di installare e di usare nuovi supporti rientranti nel contratto del 1999 e, di conseguenza, di pagare canoni di locazione e tasse che essa avrebbe dovuto pagare, in base a tale contratto».
punto 55
Al riguardo, la JCDecaux sostiene, innanzitutto, che l’entrata in vigore del contratto del 1999 non ha avuto effetti sul regime giuridico applicabile ai supporti controversi. Infatti, conformemente al diritto contrattuale belga, tali supporti pubblicitari, che erano stati installati in forza del contratto del 1984, avrebbero continuato a essere disciplinati da tale contratto fino alla loro rimozione effettiva, sia che tale rimozione fosse avvenuta anteriormente o successivamente alle date previste all’allegato 10. Essa sottolinea che è come corrispettivo di un investimento considerevole consistente, essenzialmente, nella concezione, fabbricazione, installazione e manutenzione dei MUPI e delle pensiline messi a disposizione della città di Bruxelles, che le era stato consentito lo sfruttamento di essi, a fini pubblicitari.
punto 56
La JCDecaux sostiene poi che nessuna clausola del contratto del 1999 prevede la rimozione automatica dei supporti rientranti nel contratto del 1984 o di qualsiasi altro arredo urbano esistente. Invece, il contratto del 1999 prevederebbe espressamente che i supporti installati in esecuzione di quest’ultimo coesistano con quelli elencati nell’allegato 10 senza che le clausole contrattuali applicabili a questi ultimi siano modificate. Per di più, non sussisterebbe alcun obbligo di procedere alla sostituzione individuale, negli stessi luoghi, di ciascun supporto controverso. Inoltre, il mantenimento di questi supporti oltre le date di rimozione previste dall’allegato 10 le avrebbe consentito di evitare di installare e di sfruttare nuovi supporti rientranti nel contratto del 1999.
punto 57
Infine, la JCDecaux sostiene che i contratti del 1984 e del 1999 presentano differenze fondamentali per quanto riguarda la logica economica ad essi sottesa e le loro rispettive condizioni. A suo avviso, il Tribunale non poteva supporre, anche a titolo di mero confronto al fine di calcolare l’asserito vantaggio economico, che essa avrebbe necessariamente sostituito ciascun supporto controverso con un supporto identico, nello stesso luogo, e versato alla città di Bruxelles canoni di locazione e tasse corrispondenti alle prestazioni significativamente diverse previste dal contratto del 1999.
punto 58
Con la seconda parte del secondo motivo, la JCDecaux sostiene che il Tribunale, ai punti 53, 54 e 56 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato il quadro giuridico applicabile ai supporti controversi.
punto 59
Al riguardo, la JCDecaux sostiene, da un lato, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 56 della sentenza impugnata, che i regolamenti tributari adottati dalla città di Bruxelles tra il 2001 e il 2011 erano applicabili a tali supporti per il motivo, esposto al punto 54 di tale sentenza, che, durante il procedimento precontenzioso, le autorità belghe non avevano contestato tale elemento.
punto 60
In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la città di Bruxelles, che beneficia di un’autonomia fiscale in forza dell’articolo 170, paragrafo 4, della Costituzione belga, avrebbe adottato i regolamenti tributari sulla pubblicità solo a partire dal 2001. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di tener conto del fatto che tali regolamenti tributari sono successivi all’entrata in vigore del contratto del 1999. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di tener conto di due sentenze del tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) del 4 novembre 2016, da cui emergerebbe che i supporti pubblicitari rientranti nel contratto del 1999 dovevano essere esentati dalla tassa sulla pubblicità.
punto 61
Dall’altro lato, la JCDecaux ritiene che il fatto che essa non abbia dovuto pagare tasse sui supporti controversi non costituisce un vantaggio selettivo dato che, contrariamente alla valutazione del Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata, la natura selettiva di tale asserito vantaggio non può essere presunta, e ciò tanto più che anche la CCB avrebbe beneficiato di una stessa esenzione per supporti pubblicitari simili che essa utilizzava in altri comuni belgi, come avrebbe confermato la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) in una sentenza del 4 settembre 2018.
punto 62
La Commissione contesta sia la ricevibilità sia la fondatezza dell’insieme degli argomenti dedotti dalla JCDecaux.
Sull’impugnazione › Sul secondo motivo › Giudizio della Corte
punto 63
Oltre alla giurisprudenza rammentata al punto 28 della presente sentenza, si deve precisare che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione e che un tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili appare con tutta evidenza inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C-640/20 P, EU:C:2023:232, punti 77 e 78 nonché giurisprudenza ivi citata). Un siffatto snaturamento sussiste segnatamente qualora il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova (sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 79).
punto 64
Le constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata possono quindi essere messe in discussione solo se fosse dimostrato che dai documenti presentati al Tribunale risulta in modo manifesto che tali constatazioni sono inesatte.
punto 65
Nell’ambito della prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la JCDecaux sostiene, essenzialmente, che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e il quadro normativo applicabile constatando, al punto 30 della sentenza impugnata, che la prosecuzione dello sfruttamento dei supporti controversi dopo le date di rimozione previste nell’allegato 10 le avrebbero permesso di evitare d’istallare e di sfruttare supporti nuovi rientranti nel contratto del 1999, e, di conseguenza, di pagare canoni di locazione e tasse che essa avrebbe dovuto versare secondo quest’ultimo contratto.
punto 66
Al riguardo, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 29 della sentenza impugnata, ha constatato che era pacifico tra le parti che, dopo la conclusione del contratto del 1999, la JCDecaux potesse installare e usare nel territorio della città di Bruxelles arredi urbani solo alle condizioni previste da detto contratto, secondo le quali essa doveva pagare tasse e un canone di locazione. Come rilevato dal Tribunale, sempre in tale punto 29, secondo l’allegato 10, in deroga alle clausole del contratto del 1999, i supporti pubblicitari elencati in tale allegato potevano continuare ad essere sfruttati dalla JCDecaux alle condizioni previste dal contratto del 1984, ossia senza pagare né canoni di locazione né tasse, ma soltanto fino alle date di rimozione previste in detto allegato. Dopo tali date, tali supporti dovevano essere sostituiti da nuovi supporti rientranti nel contratto del 1999, e quindi soggetti al pagamento di tasse e di canoni di locazione.
punto 67
È sulla base di tali constatazioni che si fondano i punti della motivazione enunciati al punto 30 della sentenza impugnata e sintetizzati al punto 65 della presente sentenza.
punto 68
Si deve constatare che la JCDecaux non dimostra che dai documenti presentati al Tribunale risulti in modo manifesto che dette constatazioni sono inesatte. Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto irricevibile.
punto 69
Con la seconda parte del secondo motivo, la JCDecaux sostiene, essenzialmente, che il Tribunale, ai punti 53, 54 e 56 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato il quadro giuridico applicabile allo sfruttamento dei supporti controversi.
punto 70
Per quanto riguarda l’affermazione della JCDecaux secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’articolo 170, paragrafo 4, della Costituzione belga, e avrebbe erroneamente considerato che erano applicabili nei suoi confronti i regolamenti tributari della città di Bruxelles adottati a partire dal 2001, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, che tale affermazione non mira a mettere in discussione in quanto tale la constatazione del Tribunale, al punto 54 della sentenza impugnata, secondo cui le autorità belghe non hanno contestato, nel corso del procedimento precontenzioso, che i regolamenti tributari della città di Bruxelles costituivano il regime fiscale applicabile nel caso di specie.
punto 71
Quanto all’argomento della JCDecaux secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di tener conto, al punto 63 della sentenza impugnata, di due sentenze del tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) del 4 novembre 2016, da cui risulterebbe che i supporti pubblicitari rientranti nel contratto del 1999 dovevano essere esentati dall’imposta sulla pubblicità, occorre rilevare che il Tribunale si è limitato ad escludere la loro pertinenza ai fini della qualificazione come aiuto di Stato. Orbene, la JCDecaux non ha dimostrato le ragioni per le quali tali sentenze potrebbero rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale a tale punto 63.
punto 72
Del pari, deve essere respinto l’argomento della JCDecaux secondo cui la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio economico, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, imponeva di tener conto della circostanza che anche la CCB avrebbe beneficiato di un’esenzione dalla tassa sulla pubblicità per lo sfruttamento di supporti pubblicitari in altri comuni belgi. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, tale circostanza è irrilevante al fine di stabilire se la JCDecaux avesse beneficiato di un siffatto vantaggio.
punto 73
Ne consegue che occorre respingere il secondo motivo in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.
punto 74
Poiché nessuno dei motivi d’impugnazione è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta nel suo complesso.
Sulle spese
punto 75
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 76
Poiché la JCDecaux è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda della Commissione.
punto 77
L’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura prevede che, qualora una parte interveniente in primo grado che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, quest’ultima può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Nel caso di specie, la CCB, interveniente in primo grado, senza essere l’autore dell’impugnazione, ha partecipato alla fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, ma non ha chiesto la condanna della JCDecaux alle spese. In tali circostanze, si deve disporre che essa si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La JCDecaux Street Furniture Belgium SA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Clear Channel Belgium SPRL si farà carico delle proprie spese.
Firme
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