Sez. 1 - , Sentenza n. 28984 del 08/11/2019 (Rv. 655952 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Società semplice - Attività agricola - Liquidazione - Compimento di nuove operazioni - Attività commerciale - Fallibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
L'esenzione dal fallimento dell'impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d'impresa esercitando un'attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell'art. 2195, comma 1, c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società semplice agricola che, dopo aver ceduto a terzi i terreni su cui esercitava l'attività produttiva, quando era stata ormai posta in liquidazione aveva intrapreso l'attività commerciale di compravendita di piante).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 com. 1, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)